LA NUOVA LEGGE ITALIANA SUL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

di Pierfrancesco C. Fasano

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La crescente attenzione verso la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ha portato l’Italia ad adottare la legge 7 ottobre 2024, n. 152, recante “Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”. La normativa si inserisce in un contesto giuridico multilivello, che comprende le Convenzioni UNESCO, i trattati internazionali sul sapere tradizionale (traditional knowledge) promossi dalla WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), nonché numerose normative regionali. Analizziamo assieme contenuti, impatti e prospettive applicative.

La nozione di patrimonio culturale immateriale

Il concetto di “patrimonio culturale immateriale” ha assunto rilievo giuridico con la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, ratificata dall’Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167. Esso include pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e saperi trasmessi di generazione in generazione, che conferiscono senso di identità e continuità alle comunità. In tale prospettiva, il patrimonio immateriale non è statico ma dinamico, e richiede strumenti di tutela coerenti con la sua natura viva e mutevole.

Le manifestazioni di rievocazione storica nella nuova legge

La legge 152/2024 individua tra le espressioni privilegiate del patrimonio immateriale le manifestazioni di rievocazione storica. Queste, secondo l’articolo 1, sono definite come “eventi culturali pubblici, non aventi scopo di lucro, volti a rievocare eventi o periodi storici rilevanti per la memoria e l’identità delle comunità locali”. La norma distingue le rievocazioni di tipo documentario e quelle basate su tradizione orale, riconoscendole entrambe come beni culturali immateriali meritevoli di tutela.

Il sistema di riconoscimento e promozione

Tra le novità di maggior rilievo, la legge prevede l’istituzione di un Elenco nazionale delle manifestazioni di rievocazione storica, gestito dal Ministero della Cultura. L’iscrizione comporta l’accesso a misure di sostegno economico e tecnico, nonché a forme di valorizzazione in ambito turistico e culturale. Viene inoltre previsto il rilascio di un marchio di qualità per le manifestazioni che rispettano criteri di autenticità, inclusione sociale e rigore nella ricostruzione storica.

La delega legislativa per la tutela del patrimonio culturale immateriale

L’articolo 5 della legge 152/2024 delega il Governo all’adozione, entro 18 mesi, di uno o più decreti legislativi per l’introduzione di una disciplina organica della tutela del patrimonio culturale immateriale. Tra i principi direttivi figurano:

  •      il rispetto delle fonti internazionali (Convenzione UNESCO 2003, strumenti WIPO);
  •      la partecipazione delle comunità detentrici dei patrimoni;
  •      la creazione di un sistema informativo nazionale;
  •      il coordinamento con le Regioni e gli enti locali;
  •      la valorizzazione educativa e intergenerazionale del patrimonio.

Il quadro internazionale: UNESCO e WIPO

La legge si inserisce in una cornice internazionale ben delineata. La già citata Convenzione UNESCO del 2003 promuove un modello di tutela basato sulla partecipazione delle comunità e sull’inventariazione condivisa. Parallelamente, la WIPO lavora da anni a strumenti giuridici per la protezione delle conoscenze tradizionali e delle espressioni culturali tradizionali, attualmente oggetto di negoziazione presso il Comitato Intergovernativo ad hoc. Sebbene non vi siano ancora trattati vincolanti, i principi WIPO influenzano il disegno legislativo italiano, in particolare avuto riguardo al consenso delle comunità e al riconoscimento della titolarità collettiva.

Il ruolo delle Regioni nella tutela del patrimonio immateriale

La competenza legislativa concorrente in materia di beni culturali e valorizzazione culturale ha portato numerose Regioni ad adottare leggi specifiche sul patrimonio immateriale già prima dell’intervento statale. Si segnalano, tra le altre:

  • la legge regionale Toscana 27 giugno 2007, n. 35, che promuove un “Registro delle espressioni del patrimonio immateriale”;
  • la legge regionale Sicilia 31 maggio 2000, n. 10, pioniera nel riconoscimento dei “beni demoetnoantropologici”;
  • la legge regionale Marche 16 gennaio 2014, n. 4, che istituisce una “Rete delle tradizioni popolari”.

La nuova legge statale, pur nel rispetto dell’autonomia regionale, mira a coordinare questi strumenti locali in un quadro nazionale condiviso.

Problematiche interpretative e prospettive applicative

Sebbene la legge rappresenti un passo importante verso il riconoscimento giuridico del patrimonio immateriale, restano aperti diversi nodi interpretativi: quali criteri definire per l’autenticità delle rievocazioni? Quale ruolo concreto sarà attribuito alle comunità nella gestione del patrimonio? Quali tutele si offriranno in caso di uso non autorizzato o sfruttamento commerciale?

Le risposte dipenderanno in larga misura dai decreti legislativi attuativi, dai regolamenti ministeriali e dalla collaborazione tra Stato e Regioni. Sarà fondamentale evitare un approccio puramente folcloristico o compilativo o catalogativo dei patrimoni immateriali esistenti, privilegiando invece una visione partecipata, rispettosa delle identità culturali locali, fondata su solidi criteri di accertamento scientifico.

Conclusione

La legge 152/2024 segna un punto di svolta nel riconoscimento normativo del patrimonio culturale immateriale in Italia. Essa non solo valorizza le rievocazioni storiche come strumenti di identità e memoria collettiva, ma apre la strada a una tutela sistematica e coordinata delle pratiche culturali tradizionali, in linea con le convenzioni UNESCO e i principi WIPO. La sfida che si prospetta è quella di coniugare efficacemente tutela e valorizzazione, diritti collettivi e promozione culturale, evitando semplificazioni e garantendo la partecipazione attiva delle comunità.

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