LA “MORTE DIGITALE” E IL DIRITTO AI RICORDI DEI CONGIUNTI

di Giuseppe Cassano

Stampa la pagina
foto

Il servizio Icloud alla prova della normativa italiana

[Tribunale di Roma, ord. 10.2.2022]

* L’ANALISI DELLE SENTENZE IN TEMA DI DIRITTO DI INTERNET SI INSERISCE NEL QUADRO DELLA RIFLESSIONE INAUGURATA CON GLI STATI GENERALI DEL DIRITTO DI INTERNE, TENUTISI IN LUISS, I CUI ATTI DIGITALI SONO DISPONIBILI ON LINE

 Tribunale di Roma, ottava sezione civile, 10 febbraio 2022. rel. dott.ssa Maria Luparelli

Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, all’art. 2-terdecies, dedicato ai temi della tutela post-mortem e dell’accesso ai dati personali del defunto, prevede che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg.UE 2016/679 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Esiste il diritto all’autodeterminazione del soggetto post mortem, in particolare la “persistenza” dei diritti di contenuto digitale oltre la vita della persona fisica (diritti che prevedono il diritto di accesso- art. 15 Reg.UE 2016/679), di rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17), di limitazione di trattamento (art. 18) , di opposizione (art. 21), di portabilità dei dati ( art. 20); potendo il soggetto scegliere se lasciare agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi) oppure di sottrarre all’accesso dei terzi tali informazioni.

La mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore – anche tenuto conto che le pratiche negoziali dei gestori in cui le condizioni generali di contratto si radicano non valorizzano l’autonomia delle scelte dei destinatari, – non appare soddisfare i requisiti sostanziali e formali espressi dalla tutela apprestata dall’art. 2 terdecies del D.Lgs n.101/2018, secondo il quale i diritti riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da soggetti portatori di ragioni familiari meritevoli di tutela 

 L’esercizio dei diritti di contenuto digitale post mortem non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata, a presidio del diritto all’autodeterminazione del soggetto.

In assenza di una espressa ed inequivoca volontà del de cuius volta a vietare agli eredi e ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali, è meritevole di accoglimento la richiesta di accesso alle informazioni e ai dati personali riferibili agli account del de cuius finalizzata a recuperare foto e filmati di famiglia destinati a rafforzare la memoria del tempo vissuto insieme ed a conservare tali immagini a beneficio delle figlie in tenera età.

È meritevole di accoglimento il ricorso cautelare volto ad accedere all’account del defunto sussistendo il requisito del fumus boni iuris in presenza dei presupposti della tutela apprestata dall’art. 2 terdecies del d.lgs. n. 101/2018 e il requisito del periculum in mora nel caso in cui dopo un periodo di inattività dell’account i dati siano distrutti.


Altri in DIRITTO