LA DONAZIONE MODALE
02/03/2025
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La donazione modale è un contratto di donazione gravato da un modus, cioè da un onere a carico del donatario che non è però tenuto al suo adempimento oltre i limiti del valore della cosa donata; il donante per spirito di liberalità si spoglia di un bene in favore di un altro soggetto, quindi, si impoverisce al fine di comportare l'arricchimento del donatario. La donazione modale ha natura di atto gratuito e gesto di liberalità.
Il contenuto dell'onere può essere il più vario, ma esso deve essere necessariamente valutabile economicamente, non sono pertanto ammessi i cd. modus simplex e quindi tutti quegli obblighi che non hanno rilevanza economica diretta od indiretta.
La donazione modale è disciplinata dall’art. 793 c.c., secondo cui “La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso”. L’onere deve presentare i requisiti che l’art. 1174 c.c. richiede, quindi la configurabilità di un’obbligazione e cioè deve essere suscettibile di valutazione economica; deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del donante.
Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore del bene donato; il donante può sempre agire per l’adempimento dell’onere, che in ogni caso può essere richiesto anche da qualunque altro soggetto che vi abbia interesse. L’adempimento dell’onere è volto ad assicurare al donante la soddisfazione di un desiderio, di un bisogno assistenziale o di un interesse di altra natura, ma in nessun caso si deve confondere con una forma di compensazione economica.
La donazione modale differisce dalla donazione condizionata per il fatto che, mentre in quest’ultima l'avvenimento futuro ed incerto, al cui verificarsi è subordinata l'efficacia o la risoluzione del contratto, non costituisce oggetto di obbligazione per l'obiettiva incertezza della realizzazione dell'evento previsto come condizione, nella donazione modale l'onere imposto al donatario rappresenta una vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la sua mancata esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, può essere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia stata prevista.
Qualora l’onere non venga rispettato dalla persona che ha ricevuto il bene in donazione, il donante o i suoi eredi possono chiedere la risoluzione per inadempimento, ma solo se tale possibilità era prevista nell’atto di donazione. Contrariamente, né il donatario ancora in vita né i suoi eredi possono chiedere la risoluzione della donazione ai sensi dell’articolo 1453 e seguenti del Codice Civile.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se prevista nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, la donazione modale è dunque, una tipologia particolare di donazione, nel senso che differisce dalle altre, in quanto il soggetto che dona il bene (nella maggioranza dei casi un immobile) impone alla persona che lo riceve un’obbligazione od onere particolare.
La risoluzione della donazione modale per inadempimento dell'onere imposto al donatario è consentita - ai sensi dell'articolo 793, comma 4 Cc - solo in ipotesi di espressa previsione nel relativo atto.
Nell’ambito della donazione modale, assume rilievo la donazione con obbligo di assistenza, un istituto giuridico in cui il donante intende trasferire un bene al donatario, imponendo a quest’ultimo l’obbligo di fornire assistenza continuativa al donante stesso o a un terzo. La donazione con obbligo di assistenza, specificamente, implica che il donatario non solo riceva un bene, ma assuma anche l’obbligo di fornire assistenza al donante o a terzi.Il donante, pertanto, al fine di assicurarsi le cure per la rimanente parte della propria vita può imporre al donatario l'onere relativo all'assistenza morale e materiale o addirittura l'onere del mantenimento.
Per quanto concerne “l’obbligo di assistenza” che il donatario si assume, la Suprema Corte nella sentenza n. 7476 del 26 marzo 2007, ha stabilito che l’inadempimento degli obblighi di assistenza può giustificare la risoluzione della donazione, sottolineando l’importanza di un’esecuzione puntuale e adeguata degli obblighi contrattuali.
In un’altra sentenza, la n. 18485 del 12 luglio 2018, la Corte ha ribadito che l’obbligo di assistenza non può essere interpretato in modo generico, ma deve essere chiaramente specificato nel contratto di donazione. La mancanza di chiarezza sugli obblighi può portare a controversie e difficoltà nell’esecuzione del contratto.
Una sentenza più recente, la n. 14143 del 25 maggio 2021, ha ulteriormente chiarito che il mancato adempimento degli obblighi di assistenza previsti nel contratto di donazione costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.
La Corte ha quindi inteso sottolineare che l’assistenza deve essere adeguata e conforme a quanto stabilito nell’atto di donazione, ribadendo l’importanza della specificità e della precisione degli oneri imposti.
Da ultimo la Suprema Corte con l’ordinanza 4.4.2024 n. 8875, ha affermato che la donazione modale, sostanzia, anche ai fini fiscali, una donazione indiretta operata dal donante a favore del terzo, purché l’istituzione dell’onere sia sorretta da spirito di liberalità da parte del donante
La donazione con obbligo di assistenza ha un rilevante valore sociale , avendo il vantaggio di dare sicurezza al donante di ricevere assistenza e cure adeguate, evitando l’incertezza che può derivare da altre forme di accordo non formalizzate. Tuttavia, ci sono anche delle criticità, la principale è legata all’eventualità che il donatario non adempia agli obblighi assunti, situazione che può generare conflitti familiari e richiedere interventi giudiziari per la risoluzione del contratto.