LA DOMANDA DI MEDIAZIONE INTERROMPE PRESCRIZIONE E DECADENZA: MA CON LA COMUNICAZIONE AL CHIAMATO O COL DEPOSITO?

di Manuela Zanussi

Stampa la pagina
foto

Comunicazione della Domanda di Mediazione: Prescrizione e Decadenza

Depositare una domanda di mediazione presso l’Organismo non basta a produrre gli effetti interruttivi della decadenza e prescrizione. Questo è quanto chiaramente la Riforma Cartabia chiarisce all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 28/2010.

Ormai pacificamente infatti si ritiene da parte di tutti i commentatori, e anche senza dubbio dalla scrivente, che solo la comunicazione alla parte chiamata della domanda di mediazione sia idonea a determinare gli effetti processuali e sostanziali connessi alla sua proposizione.

Diversamente dalla domanda giudiziale però, sottoposta al regime notificatorio e quindi al principio dello sdoppiamento dei termini tra notificante e notificato, la mediazione vede applicati i principi della recettizietà dell’atto stragiudiziale di cui all’art. 1335 Cod. civ. e deve essere portata a conoscenza alla parte invitata con “comunicazione con ogni mezzo idoneo” (art. 8 comma 1 D.lgs. 28/2010).

Solo quindi quando la parte chiamata riceve la comunicazione della domanda di mediazione (che indica l’oggetto e le ragioni della domanda) e l’invito all’incontro può dirsi conseguito l’effetto di interruzione del termine di prescrizione e di impedimento della decadenza.

L’art. 8 comma 2 infatti chiaramente e testualmente dispone: “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”.

La comunicazione è onere che grava sulla segreteria dell’Organismo. Con la Riforma Cartabia tale obbligo è stato esplicitato all’art. 8 comma 1 “La domanda di mediazione […] sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

In passato la questione era più informe e molti Organismi prevedevano per statuizione regolamentare che fosse la parte a doversi gravare della comunicazione al chiamato. Il vecchio testo dell’art. 8 prevedeva infatti: “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Dal 30.6.2023 con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia non vi sono più dubbi: onerata della comunicazione al chiamato è comunque la segreteria dell’Organismo, con tutte le conseguenti responsabilità che ciò comporta in capo al personale dell’ente (soprattutto se i depositi avvengono durante periodi di chiusure per ferie o in prossimità dei weekend), personale che deve essere sempre più formato e qualificato.

La parte istante, tuttavia, qualora la prescrizione o la decadenza siano imminenti, non può ritenere assolto il proprio obbligo col mero deposito della domanda di mediazione presso l’organismo ma può comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere”.

Appare dunque cristallino che l’avvocato depositante non debba fare altro che attendere l’esito della comunicazione alla parte chiamata che verrà effettuata dalla segreteria dell’organismo. Qualora però vi siano scadenze imminenti, periodi feriali, chiusure dell’organismo o difficoltà di reperimento della controparte, per evitare di incorrere in decadenze e prescrizioni, potrebbe essere necessario e opportuno – e la scrivente consiglia un tanto- che dopo aver depositato all’organismo ci si curi di comunicare in proprio la domanda al chiamato.

Sul punto va dato atto anche di un orientamento giurisprudenziale di merito più “morbido”, tra cui la recente sentenza del Tribunale di Pavia n. 178/2025 che, andando in controtendenza con la giurisprudenza maggioritaria che applica la previsione dell’art. 8 comma 2 come sopra esposta, benevolmente riconosce all’istante l’effetto interruttivo e impeditivo della decadenza al solo deposito della domanda presso l’organismo di mediazione.

Trattavasi, nella fattispecie recentemente affrontata dal tribunale pavese, di una controversia di impugnazione di delibera assembleare ex art. 1137 c.c., la controversia più perniciosa per la brevità dei termini previsti.

Il Tribunale ritiene infondata l’eccezione di tardività sollevata dal Condominio richiamando l’indirizzo giurisprudenziale minoritario (Corte appello Brescia n. 1337/2018; Trib. Brindisi n. 260/2022; Tribunale Busto Arsizio n. 244/2022; Trib. Savona n. 1091/ 2018). Ciò alla luce dell’articolo 8 della Direttiva Europea 2008/52, il quale dispone che: “alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti termini di prescrizione o decadenza” e del principio per cui le attività successive al deposito della domanda (comunicazione alla controparte) “non sono nella disponibilità del ricorrente”.

Il Giudice pavese ritiene non decaduta la parte impugnante anche poiché il chiamato all’incontro di mediazione non ha opposto nulla in relazione ai termini di decadenza o di prescrizione, laddove avrebbe dovuto sollevare subito l’eccezione di intervenuta decadenza.

Non condivisibile è in ogni caso da parte della scrivente la pronuncia del tribunale pavese e la giurisprudenza minoritaria che ritiene sufficiente il deposito della domanda di mediazione.

Ragioni di prudenza e di cautela professionale impongono infatti alla luce del lapalissiano testo normativo applicare il principio per cui solo la comunicazione alla parte chiamata, a cura dell’organismo, sia idonea a determinare gli effetti processuali e sostanziali connessi alla proposizione della domanda di mediazione. In caso di particolare urgenza anche l’avvocato, dopo il deposito all’organismo, potrà comunicare alla parte chiamata la domanda ai fini interruttivi.

 

Altri in DIRITTO

Potrebbe interessarti anche