La Consulenza tecnica in mediazione (CTM)

di Manuela Zanussi

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Quando necessario per ragioni tecniche, è molto utile nelle mediazioni nominare un consulente che fornisca alle parti elementi valutativi o estimatori (es. stime del valore dei beni, quantificazioni dei danni medico legali, redazione dei conteggi di revisione di tabelle millesimali, etc..).

L’art. 8 comma 7 del D.Lgs. 28/2010, infatti, stabilisce: “Il mediatore può avvalersi di esperti”.

Il mediatore tuttavia non ha il potere autoritativo del Giudice di disporre di un proprio ausiliario CTM ad libitum, ma deve sapersi coordinare con le parti al fine di mantenere la perizia nell’ambito della piena consensualità e volontarietà dell’istituto.

Le caratteristiche della CTM:

La nomina del consulente in mediazione

I mediatori più esperti e gli organismi più organizzati e strutturati procedono alla nomina del consulente da parte dell’Organismo, oppure su incarico delle parti a verbale dell’incontro, in ogni caso subordinatamente all’impegno solidale delle parti a sostenerne i costi.

Chi paga i costi della consulenza in mediazione

Le parti devono accordarsi all’atto della nomina, prevedendo il costo della consulenza (normalmente preventivata in anticipo dal tecnico) e la quota della sua ripartizione tra esse. Ciò deve essere esplicitato a verbale dell’incontro.

Che regole seguire per la scelta del consulente in mediazione

Il perito deve essere iscritto nelle liste dei CTU del Tribunale, secondo l’art. 8 c. 7 D.Lgs. 28/2010: “il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali””.

Tuttavia le parti, liberamente, nella loro piena e libera disponibilità, potrebbero anche nominare un soggetto non inserito nelle liste, quando abbiano bisogno di un approfondimento tecnico di un esperto di una materia particolarmente specialistica.

Chi redige il quesito peritale

Il quesito peritale viene redatto dal mediatore, insieme alle parti e ai legali che contribuiscono a stenderlo nell’interesse comune.

Quali regole devono essere seguite nel corso delle operazioni peritali in mediazione

Uno dei principi fondamentali è quello del contraddittorio, sia per la legittimità del procedimento peritale in mediazione, sia per l’eventuale utilizzabilità dell’elaborato nel successivo giudizio.

Molto spesso comunque vengono seguite dai mediatori le prassi formatesi nelle CTU giudiziali, quindi quella di stabilire la facoltà di nomina di consulenti di parte entro l’inizio delle operazioni, dare al CTM un termine per redigere una bozza preliminare, un termine successivo ai consulenti di parte per osservazioni e uno finale per il deposito della relazione definitiva del CTM.

Il consulente in mediazione non potrà comunque raccogliere e riportare dichiarazioni delle parti o informazioni provenienti dalle stesse, acquisite dalle parti nel corso delle operazioni ad esempio in sede di sopralluoghi, in quanto sottoposto a sua volta alla riservatezza tipica della procedura.

La perizia può essere prodotta in giudizio o no

L’importante novità della Riforma Cartabia è stata di far decidere alle parti e quindi di far dichiarare, verbalizzandolo all’atto dell’incarico al CTM, se vogliono mantenere riservata la perizia all’interno della procedura di mediazione, o renderla producibile nel successivo giudizio.

L’art. 8 novellato recita infatti: “Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9.”.

Se le parti stabiliscono che l’elaborato sia producibile nel successivo giudizio, rinunciando all’obbligo di riservatezza che copre la procedura secondo gli articoli 9 e 10 del decreto 28/2010, la perizia potrà essere depositata; se anche solo una delle parti la voglia mantenere riservata o comunque non acconsenta alla successiva producibilità, essa non potrà essere depositata, pena sanzioni anche disciplinari del legale che lo faccia.

Il valore probatorio della CTM nel successivo giudizio

La consulenza tecnica in mediazione è una prova atipica.

Qualora depositata nel successivo giudizio, in quanto le parti abbiano espresso consensualmente di voler derogare alla riservatezza, essa sarà valutata dal giudice come argomento di prova.

Sempre secondo l’art. 8 infatti: “In tal caso, [le parti abbiano convenuto la producibilità in giudizio della relazione, anche in deroga all'articolo 9] la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116 comma primo del Codice di Procedura Civile”.

L’obiettivo è quello richiamato dalla Relazione finale Illustrativa della Commissione presieduta dal prof. Luiso nel 2021 che indicava chiaramente la ratio della CTM: introdurre una disciplina della consulenza tecnica in mediazione (CTM) ovvero di un elaborato “prodotto da un professionista neutrale (notaio, ingegnere o medico legale) affinché possa essere utilizzata con il consenso delle parti, espresso al momento della nomina, nell’eventuale giudizio successivo alla mediazione, da un lato evitando la duplicazione di attività e spese, riducendo così i tempi e i costi del processo, dall’altro favorendo l’accordo fra le parti sulla base della valutazione del consulente.”

Ancora una volta, come spesso capita in mediazione, la CTM non è altro che uno degli “strumenti” della cassetta degli attrezzi di ogni avvocato e di ogni mediatore, ben formati e preparati ad affrontare la procedura conoscendone le opportunità e le utilità per utilizzarle al meglio nell’interesse della conclusione celere e satisfattiva dei bisogni delle parti, usufruendo degli ampi benefici fiscali che la Riforma Cartabia ha recentemente introdotto.

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