L’inviolabilità della difesa e libertà di autodeterminazione
15/10/2018
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Interessanti le sentenze 13.09.2017 n. 42062, 3.10.2016 n. 49551 e 6.5.2013 n. 22113, che riconoscono la legittimità costituzionale delle norme che, sacrificando il diritto assoluto alla difesa personale dell’imputato, riservano taluni atti esclusivamente all’avvocato.
L’obbligatorietà della difesa tecnica imposta dall’art. 24 della Costituzione , nell’attuale formulazione non consentirebbe però di arginare un’eventuale modifica legislativa che consenta all’imputato il diritto all’autodifesa .
Il legislatore, sotto la spinta di una volontà politica improntata ad una maggiore ed assoluta estensione dei diritti civili, ben potrebbe procedere ad una modifica delle norme del processo penale nella direzione del riconoscimento del diritto pieno all’autodifesa, consentendo così che il processo penale possa svolgersi, qualora l’imputato lo richieda, anche senza la presenza del difensore.
Non c’è dubbio che si tratterebbe di operazione normativa legittima dato che si muoverebbe nella direzione della massima estensione del principio costituzionale della libertà di autodeterminazione.
Si tratta a ben vedere della applicazione dei principi del pensiero liberale che garantisce l’arretramento del potere dello Stato davanti alla manifestazione di libertà del singolo.
La domanda da porsi è la seguente: una legge ordinaria che, in forza della esigenza di rafforzamento e espansione dei diritti civili arrivi fino al punto da consentire l’esercizio di autodifesa e quindi che si svolga il processo penale in assenza del difensore, può essere ritenuta costituzionalmente censurabile ex art. 24 costituzione?
A mio parere, data l’attuale formulazione letterale dell’art. 24 Costituzione, una modifica legislativa che garantisca l’autodifesa sarebbe costituzionalmente compatibile perché espressione del principio fondamentale (art. 2 Cost.) che assicura e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo per la realizzazione della sua personalità.
E non vi sarebbero argomentazioni sufficienti per contrastare l’idea che tra i diritti dell’uomo non possa non esservi finanche il diritto a contrastare direttamente, senza ausilio e intermediazione di una figura tecnicamente idonea, l’accertamento della responsabilità penale.
A questo argomentazione si può opporre soltanto un altro argomento altrettanto determinante: uno stato liberale per procedere ad irrogare la punizione del reo deve fondare il suo operato su un accertamento della responsabilità penale che sia frutto di un contraddittorio tra le parti, in condizioni di effettiva parità davanti ad un giudice terzo e imparziale.
Perché questo avvenga è necessario che la previsione costituzionale del diritto di difesa affermi espressamente la necessità che questa sia esercitata a mezzo di un avvocato quale unico soggetto legittimato a garantire anche quelle condizioni di parità che legittimano la pronuncia giurisdizionale.
Avv. Giuseppe Altieri - Presidente COA Vibo Valentia