Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/16)

di Valerio Bonolo

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E’ quanto ha affermato il Tar di Lecce con la recente sentenza n. 875/2017, la quale ha annullato l’aggiudicazione di una gara indetta da un’amministrazione comunale per l’affidamento all’esterno della gestione del contenzioso e del supporto giuridico-legale ai propri uffici. Il Tribunale, al fine di pervenire alla decisione in parola, ha, dapprima, tracciato un excursus sulla disciplina dei servizi legali nel quadro del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/16), rilevando, anzitutto, che il predetto decreto “ha fedelmente recepito le direttive comunitarie, ha mantenuto i servizi legali tra gli appalti elencati nell'allegato IX, cui si applica il regime ex artt. 140 e ss., mentre all'art. 17 sono elencati tra gli appalti esclusi dall'applicazione del codice quelli di servizi concernenti cinque tipologie di servizi legali tra cui, per quanto qui interessa, quelli di ”. Il giudice amministrativo ha, poi, rilevato che, nel caso di specie, “il bando aveva ad oggetto sia l'affidamento relativo all'attività contenziosa, rientrante nel citato art. 17, sia l'affidamento di attività stragiudiziale rientrante negli appalti di servizi di cui al citato allegato IX” e che “quest'ultima, soprattutto quando ha carattere generale, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni del codice dei contratti”. Ciò comportava, ad avviso del Tribunale, la necessità di rispettare le disposizioni dettate dal Codice dei contratti pubblici in ordine ai criteri da adottare per l’aggiudicazione della gara. Al riguardo, il collegio, nella suindicata pronuncia, ha osservato che “il D.Lgs. n. 50 del 2016 e, prima ancora, la direttiva 2014/24/UE, ha segnato una netta preferenza per l'applicazione di criteri di aggiudicazione che si fondino su un complessivo apprezzamento del miglior rapporto qualità/prezzo, relegando il tradizionale criterio del prezzo più basso ad ipotesi tassativamente individuate. Conseguentemente, il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo costituisce un principio immanente al sistema che consente l'applicazione del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti. In tale prospettiva, il criterio qualità/prezzo è certamente più agevolmente coniugabile (rispetto al criterio del massimo ribasso) con il disposto dell'art. 2233, 2 comma, cod. civ., che - nel disciplinare il contratto d'opera intellettuale, cui è pur sempre riconducibile l'attività legale - dispone che "Il Tar di Lecce, pertanto, ha concluso rilevando “l'illegittimità della scelta dell'amministrazione comunale di procedere con il criterio del prezzo più basso, atteso che esso non è compatibile con le disposizioni dell'art. 95 del codice - come si è detto, per più motivi applicabile all'appalto per cui è causa - poiché il legislatore ne ha reso possibile l'applicazione solo in presenza di prestazioni ripetitive ovvero standardizzate, connotati questi che certo non possono ritenersi propri della attività legale che si caratterizza, invece, proprio per la peculiarità e specificità di ciascuna questione, sia essa contenziosa o stragiudiziale”. La decisione in commento viene a confermare le prime indicazioni rese dall’Anac sulla problematica dell’affidamento dei servizi legali nell’ambito del nuovo Codice dei Contratti pubblici.


Infatti, l’Autorità di vigilanza del settore, nel proprio Documento di Consultazione pubblicato in data 10.4.2017, finalizzato alla successiva adozione di un atto di regolazione ai sensi dell’art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16, ha rilevato che “i servizi legali non rientrano nelle fattispecie individuate dall’art. 95, comma 4, del Codice per le quali è consentito l’utilizzo del criterio del minor prezzo. Invero, trattandosi di servizi di natura intellettuale per essi è espressamente previsto dall’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice l’obbligo di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo nel caso di servizi di importo superiore a 40.000 euro. Pertanto, il criterio del minor prezzo può essere utilizzato solo per gli affidamenti di contratti di importo inferiore a 40.000 euro. Al riguardo, giova evidenziare che la natura dei servizi in questione e l’importanza degli interessi alla cui tutela è preposta l’attività difensiva suggeriscono, anche per gli affidamenti di minor valore, l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, che consente di selezionare il professionista cui affidare l’espletamento dei servizi legali richiesti attraverso sub-criteri tali da valorizzare la qualità del professionista, sulla base di credenziali di esperienza e di competenza”. Al riguardo, l’Anac ha individuato alcuni criteri di valutazione delle offerte concernenti i servizi legali, quali: a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta dal numero di servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell’affidamento; b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico; c) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica; d) titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale oggetto di affidamento. Tali criteri, peraltro, sono anch’essi sottoposti alla suindicata procedura di consultazione pubblica, all’esito della quale sono attese le indicazioni conclusive da parte dell’Anac in ordine alle modalità degli affidamenti in questione.

Valerio Bonolo – Avvocato  Area giuridica e legale Cassa Forense

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