Giustizia penale e riforme: quali obiettivi, quali limiti, quale metodo

di Vincenzo Comi - Antonio Mazzone

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L’inizio di un percorso di riforme del settore penale richiede che gli obiettivi siano chiari e che vi sia consapevolezza dei limiti costituzionali e convenzionali.

Occorre preliminarmente chiedersi sul piano della politica del diritto e della politica criminale (e, anche, della politica tout court) che funzione si voglia attribuire al sistema penale, quale si ritenga debba essere il suo ruolo nella regolamentazione dei rapporti sociali e a quale modello di diritto penale sostanziale e di processo penale si intenda accedere. Bisogna, poi, intendersi sul metodo.

In un settore delicato come quello della giustizia (non soltanto penale) qualunque determinazione in tema di riforme deve essere preceduta e accompagnata dalla consultazione e dal coinvolgimento, sostanziale e non soltanto formale, di tutti gli esperti di settore, avvocati, magistrati, docenti: che, tra l’altro, saranno coloro che dovranno attuare qualunque riforma e dovranno monitorarla.

In un articolo (Zaffina – Mazzone, “Prescrizione e processo: è necessaria una riforma organica”) dei primi mesi del 2015 si è richiamata l’attenzione sull’esigenza di non procedere ad interventi disorganici, ma di elaborare ed attuare una riforma che, contestualmente, riguardi l’ordinamento giudiziario, il diritto penale sostanziale e il processo penale.

Occorre iniziare a riflettere su nuovi modelli organizzativi, che contemperino l’esigenza di diffusione degli uffici giudiziari sul territorio (molti frettolosamente soppressi, e in relazione ai quali è necessario valutare l’opportunità della riapertura) con quella di omogeneità qualitativa e quantitativa della produzione giudiziaria, nel rispetto delle previsioni costituzionali.

L’istituzione di un ruolo di magistrati requirenti, che, secondo automatismi normativamente prefissati, vengano di volta in volta applicati alle singole Procure, a seconda del tipo di indagini che le stesse si trovino ad affrontare, potrebbe consentire di rendere compatibile l’esistenza di uffici giudiziari di piccole dimensioni a tutela dell’esigenza di una loro ampia diffusione su tutto il territorio nazionale con quella di consentire agli stessi di affrontare, quando sorga la necessità, indagini che richiedano strutture organizzative di dimensioni maggiori.

Qualche giorno fa abbiamo rilanciato con un articolo una proposta da noi da tempo formulata: che il trasferimento di una magistrato da una sede ad un’altra sia sospeso, salva diversa determinazione motivata del C.S.M., fino a che egli non abbia definito tutti i processi pendenti nella sede di provenienza: proposta, questa, che, se accolta, risolverebbe il problema di garantire il principio di immediatezza (la persona fisica del giudice che emette la sentenza deve essere quella che ha assunto la prova orale, per esigenze di leggi scientifiche di psicologia giudiziaria) e quello di speditezza dei processi.

Si è riaperto il dibattito sulla necessità di depenalizzare, data l’inflazione di norme penali.

Il problema è che depenalizzare in Italia spesso significa in concreto desanzionare.

E’ necessario, allora, sul piano ordinamentale e organizzativo strutturare un organo unico cui sia demandata l’esecuzione delle sanzioni amministrative per garantirne l’attuazione e, quindi, concretamente, l’effettività e l’efficacia: in modo tale che sul piano della prevenzione generale e speciale vengano eliminati gli inconvenienti della depenalizzazione e vengano, invece, conseguiti gli effetti positivi dell’estromissione di fattispecie dall'area del penalmente rilevante. Per quanto attiene al piano della riforma del processo penale è opportuno premettere che è inutile prospettare soluzioni che si pongano come costituzionalmente o convenzionalmente illegittime.

Temi, invece, come, ad es., quello dell’attribuzione di un effettivo ruolo di “filtro” all'udienza preliminare, mediante una riformulazione in senso restrittivo della regola che consente il rinvio a giudizio, dovrebbero essere posti al centro dell’”agenda“.

O come quello dell’ampliamento delle ipotesi in cui una prova chiesta dalla difesa debba essere ammessa in tale udienza, in cambio dell’utilizzabilità di tale prova in dibattimento. O quello della rimodulazione del sistema delle impugnazioni, che ferma restando l’appellabilità e la ricorribilità per cassazione per tutti i tipi di reato, preveda semplificazioni del rito per i reati bagatellari.

I temi sono tanti: un approfondito e leale confronto tra la politica e le categorie competenti in materia di settore-Giustizia costituisce l’unico modo per pervenire a soluzioni accettabili.

Avv. Vincenzo Comi e Avv. Antonio Mazzone 

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