CNF, I MESSAGGI TELEFONICI SONO UN VALIDO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE TRA AVVOCATO E CLIENTE

di Debora Felici

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Sentenza CNF n. 28/2021, l’uso dei messaggi non costituisce di per sé violazione dei doveri professionali dell’avvocato

“Sdoganati” i messaggi telefonici tra avvocato e cliente.

Il caso all’esame del CNF riguarda un avvocato al quale è stata irrogata una  sanzione disciplinare – anche - per avere contattato la cliente, della quale era stato nominato difensore d’ufficio, con ripetuti messaggi telefonici cellulare e per avere quindi con tale comportamento violato i doveri di esercitare l'attività professionale con dignità, probità e decoro nelle forme e modalità delle informazioni.

Con la sentenza n. 28/2021 il CNF ha annullato la condanna, affermando il principio secondo il quale “l’uso della messaggistica, che consente una comunicazione più immediata e veloce, non possa ritenersi in sé in violazione dell’art. 9 del NCDF poiché, per molti aspetti, ormai rappresenta un vero e proprio metodo di comunicazione avente anche valore legale e, che per di più, fornisce anche una valida prova nel processo.”

Con riferimento al caso specifico, peraltro, il CNF osserva che sono i messaggi inviati sono stati in numero limitato, di contenuto squisitamente professionale e sono cessati nel momento in cui la cliente ha informato il legale di aver nominato un difensore di fiducia.

Il CNF ha richiamato la sentenza n. 49016/2017 della Corte di Cassazione, nella quale si è stabilito che i contenuti dei messaggi rappresentano la memorizzazione di fatti storici e quindi sono considerati valida prova documentale nei rapporti contrattuali tra le parti, essendo parificabili ad un documento informatico che consente la conoscenza della volontà delle parti stesse.

Per la Corte, i messaggi telefonici sono assimilabili alle riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, alle registrazioni fonografiche e, in genere, ad ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose che, ex articolo 2712 c.c., forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Per la giurisprudenza già citata l’utilizzabilità delle trascrizioni dei messaggi è subordinata all’acquisizione del supporto – telematico o figurativo –  che li contiene.

L’affidabilità della prova dipende infatti dalla possibilità di determinare con certezza sia la paternità delle registrazioni che l’attendibilità di quanto documentato mediante l’esame diretto del supporto, poiché la trascrizione delle conversazioni svolge una funzione meramente riproduttiva del contenuto. Peraltro, in alternativa alla produzione del supporto, possono essere utilizzati gli screenshot dello schermo del cellulare, i cui file possono essere prodotti in giudizio stampati o salvati in supporto usb.

La Suprema Corte, al riguardo, ha chiarito che non vi è “alcuna illegittimità nella realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare, sul quale compaiano messaggi sms, allo scopo di acquisirne la documentazione, non essendo imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste, sostanzialmente, nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito, appunto, da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto, con la conseguente legittimità della sua acquisizione” (Cass., 30.3.2021, n. 12032).

 


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