Cessione di crediti, contratto di factoring e procedure concorsuali

di Maria Concetta Olivieri

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L’ordinanza 25310/2025: l’inammissibilità del motivo di ricorso consente alla Corte di Cassazione di soffermarsi comunque sul tema dei pagamenti anomali

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sull’interpretazione della volontà negoziale operata dal giudice di merito – e stabilito che il motivo di ricorso era inammissibile, perché si risolveva in una richiesta versata nel merito – riferisce del contenuto di due scritture private:

1) con la prima, la società (in bonis) A, riconosciuto il rilevante credito della banca B nei suoi confronti, acconsentiva a che il terzo C – pure istituto bancario -, mediante una disposizione irrevocabile all’incasso in suo favore, riscuotesse i crediti di A e versasse poi il netto a B, che così poteva recuperare il suo credito;

2) con la seconda scrittura (successiva di un mese), la stessa A (in bonis) cedeva i suoi crediti sempre a B, che si obbligava a versare ad A il prezzo della cessione solo al momento dell’incasso effettivo, senza anticipazioni: il prezzo, pero , sarebbe stato “pagato” compensandolo con i crediti liquidi ed esigibili che B aveva verso A.

Nei due gradi di giudizio, A sosteneva il collegamento negoziale fra le scritture e l’inquadramento dell’intera fattispecie nella cornice del contratto di factoring che gode di una disciplina di favore in caso di fallimento del cedente. I giudici di merito negavano il rapporto di factoring e dichiaravano l’inefficacia delle due operazioni, ex art. 67/I n. 2 l.f. perché si risolvevano in pagamenti anomali.

IL CONTRATTO DI FACTORING

Nonostante la disciplina generale contenuta nella l. 52 del 1991 dedicata alla cessione dei crediti di impresa, il factoring viene ritenuto un contratto atipico, che può declinarsi in vario modo in base alle pattuizioni raggiunte da cedente (l’impresa) e cessionario (il factor).

Si sostiene, infatti, che il factoring racchiuda diverse anime e assolva a più funzioni, tra cui

a) gestione dei crediti ceduti, con prestazioni di consulenza, amministrazione, riscossione, ecc.;

b) finanziamento del cedente, per il versamento, in genere, di anticipi sul prezzo di cessione, prima di Maria Concetta Olivieri 2 della riscossione dei crediti;

c) garanzia, in quanto il factor, salvo diverso accordo, acquista spesso il credito pro soluto e assume il rischio dell’insolvenza del debitore.

Nel caso di specie, nei primi due gradi di giudizio – come riportato in ordinanza – i giudici ritenevano non applicabile l’art. 5, /I lett. c, della l. 52/1991 che, in caso di fallimento del cedente, prevede l’efficacia della cessione, se il factor, con data certa anteriore al fallimento, ha pagato in tutto o in parte il prezzo della cessione. Salvo che (art. 7 della legge) il curatore provi che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente all’atto del pagamento, questo sia avvenuto nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento e prima della scadenza del debito.

L’art. 5 sembra dettare una disciplina di favore per il factor sottratto all’azione di inefficacia, mitigata pero dal successivo art. 7 che, con modalità diverse, pare reintrodurre la previsione dell’art. 67/II l.f. per la revocatoria fallimentare.

In realtà , si discute della possibilità di “coordinare” la disciplina speciale e quella fallimentare al fine di colpire con l’inefficacia l’operazione in se e/o i pagamenti attuativi. Nel caso di specie, pero , i giudici hanno escluso la presenza del rapporto di factoring, in base a una molteplicità di argomenti: l’assenza della qualificazione esplicita dei rapporti in tal senso; il difetto di un espresso collegamento fra le due scritture; la mancanza di anticipazioni (il finanziamento) da parte dei cessionari dei crediti; l’assenza della garanzia della cessione pro soluto, il pagamento in favore del cedente con “compensazione” con il credito della banca cessionaria verso il primo, soluzione che ha convinto circa il carattere anomalo del pagamento. Da tutto ciò l’applicabilità dell’art. 67/I n. 2 l.f. 

Per l’esercizio dell’azione di inefficacia, dunque, e essenziale ricostruire con puntualità i rapporti instaurati dall’imprenditore in bonis, che nello specifico sembravano modellati proprio dalla richiesta della banca di rientrare del suo credito. Il factoring, invece, può rappresentare un valido strumento per consentire al cedente di ottenere liquidita immediata, senza che la garanzia patrimoniale dei creditori del cedente venga intaccata, per cui e più complesso l’esercizio dell’azione revocatoria (o di inefficacia), in caso di procedure concorsuali.

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