BASTA LA PROCURA SOSTANZIALE AL DIFENSORE SE LA PARTE NON HA LA FIRMA DIGITALE MA È PRESENTE

di Manuela Zanussi

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Quella del tribunale di Modena è una delle prime pronunce che interviene sul tema della idoneità dell’utilizzo della procura speciale sostanziale da parte del legale che sottoscriva digitalmente il verbale anche per conto della parte privata rappresentata.

Interessante la sentenza n. 87/2025 del 21.01.2025 emessa dal giudice modenese a seguito di una mediazione delegata in un’opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato pagamento dei canoni di locazione.

L'opponente eccepiva, tra gli altri motivi, l’improcedibilità dell’azione per irregolare espletamento della mediazione obbligatoria. Sollevava in particolare l’eccezione di invalidità della procedura per mancanza della firma della parte del verbale, essendo stata la parte sfornita di firma digitale.

Invero il giudice modenese ha osservato che dal verbale di mediazione emergeva come la parte era personalmente presente all'incontro di mediazione, seppur collegata da remoto presso lo studio del proprio difensore, ma non disponendo di firma digitale non aveva firmato il verbale stesso

L’impossibilità di sottoscriverlo digitalmente, secondo il tribunale, non inficiava, però, la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione, e quindi in generale della procedura, essendo sufficiente che il verbale fosse sottoscritto dal mediatore (configurato come “gestore del percorso”).

La procura sostanziale rilasciata al legale doveva, inoltre, ritenersi idonea a legittimare la sottoscrizione digitale del difensore, essendo stata allo stesso conferita dalla parte la potestà di farsi rappresentare nel procedimento di mediazione con attribuzione all’avvocato di ogni più ampio potere e facoltà di legge.

La condizione di procedibilità doveva quindi ritenersi validamente assolta, essendosi svolto un effettivo tentativo di mediazione con la partecipazione di entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori, nel rispetto delle finalità dell'istituto. 

Va ricordato al proposito che quando la parte conferisce a un terzo o al proprio legale una procura sostanziale e speciale, gli attribuisce il potere di rappresentanza ad negotia. Quando la parte assistita sia presente all’incontro ma sprovvista di dispositivo di firma digitale e tale procura sostanziale speciale preveda anche lo specifico potere di sottoscrivere il verbale di incontro, è lecito pensare che al suo posto possa sottoscrivere il verbale il suo legale -rappresentante sostanziale- che a tutti gli effetti ne fa le veci.

Con tutta probabilità peraltro il verbale del procedimento de quo è stato sottoscritto ex art. 8 bis D.Lgs. 28/2010 nel testo ratione temporis vigente al momento dell’incontro (maggio-giugno 2023).

Oggi a seguito del Correttivo Cartabia dal 25 gennaio 2025 è noto che la norma è cambiata, e che le modalità di svolgimento telematico ex art. 8 bis sono le seguenti:

  • necessità del consenso di tutte le parti,
  • tutti gli atti devono essere formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto del CAD;
  • a conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo;
  • il mediatore ha l’onere di verificare “l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme” delle parti prima di apporre la propria.

Procura speciale sostanziale al legale dunque, con conferimento del potere di firmare digitalmente il verbale, come soluzione nata dalla pratica dai tavoli ovali di mediazione tra gli operatori che quotidianamente si ingegnano a risolvere il problema della mancanza di firma digitale della parte; soluzione che oggi viene convalidata dalla giurisprudenza di merito che si commenta. Nonostante che molti organismi si siano dotati di modalità di firma digitale one shot da fornire alle parti a costi contenuti, spesso problematiche date dall’età delle parti, da mancanza di SPID o di mail, o da altre difficoltà tecnologiche rendono complicato e macchinoso far firmare alcune parti private.

Fondamentale e necessario ai fini della procedibilità, però, lo si ribadisce come un mantra, è che le parti siano personalmente presenti all’incontro.

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