AUTOVELOX TRA MIT E CASSAZIONE: LA BATTAGLIA PER L'OMOLOGAZIONE

di Gerlando Gibilaro

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Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, regola le modalità di collocazione e uso dei dispositivi di controllo della velocità, noti come autovelox. Il decreto prevede che entro dodici mesi gli autovelox esistenti devono essere adeguati alle nuove norme, altrimenti dovranno essere disinstallati.

Tuttavia, il decreto non affronta direttamente la questione cruciale dell'omologazione degli autovelox, lasciando spazio a interpretazioni contrastanti.

In particolare il citato decreto continua a trattare in modo indifferenziato le due fattispecie (approvazione e omologazione) ed in particolare:

  • Articolo 1, comma 3: "Restano ferme, altresì, le eventuali prescrizioni e modalità di rilevamento contenute nei provvedimenti di approvazione o di omologazione dei dispositivi o sistemi impiegati."
  • Articolo 2, comma 1, lettera e: "dispositivo a funzionamento manuale: dispositivo che, in base alle condizioni di approvazione od omologazione, richiede necessariamente la presenza dell'operatore per l'installazione, il rilevamento e l'accertamento della violazione;"
  • Articolo 2, comma 1, lettera f: "dispositivo a funzionamento automatico: dispositivo che, in base alle condizioni di approvazione od omologazione, funziona in modo automatico;"
  • Allegato B, paragrafo 1.1.2: "Durante tutte le fasi di installazione e funzionamento devono essere rispettate integralmente le condizioni contenute nel manuale d'uso dei dispositivi utilizzati e le prescrizioni contenute nei decreti di approvazione o di omologazione dei medesimi."
  • Allegato B, paragrafo 1.2.1: "Ai fini di un corretto uso dei dispositivi di misurazione della velocità, gli organi di polizia stradale che ne hanno la responsabilità e la gestione devono provvedere alla loro corretta manutenzione, in base alle condizioni contenute nei decreti di approvazione o di omologazione e nei manuali d'uso e manutenzione che ne costituiscono parte integrante."
  • Allegato B, paragrafo 1.2.2: "Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sono svolte dal titolare del decreto di approvazione o di omologazione oppure da soggetti terzi delegati dal titolare stesso, opportunamente formati e qualificati, al fine di garantire un controllo capillare e un rapido intervento sul territorio nazionale."

Differenza tra Approvazione e Omologazione

L'approvazione e l'omologazione sono due procedure distinte con diverse implicazioni:

  • Approvazione: È una verifica, inerente la conformità dei dispositivi a determinati standard tecnici, facendo riferimento a caratteristiche, tuttavia, non specificate direttamente nel codice (non si hanno ha riferimenti tecnici e sopratutto amministrativi così dettagliati come nel caso della omologazione).
  • Omologazione: È un accertamento più approfondito e rigoroso, che certifica la completa conformità dei dispositivi ai requisiti tecnici e normativi imposti da CdS. L'omologazione garantisce l'affidabilità e l'accuratezza dei dati rilevati, rendendoli validi per fini legali.

La sentenza della Cassazione  n. 10505/2024 ha sottolineato che l'omologazione è un passaggio imprescindibile per la validità delle rilevazioni di velocità. L'art. 142, comma 6, del Codice della Strada non equipara l'approvazione all'omologazione, evidenziando che le due procedure hanno natura e finalità diverse (condannando, quindi, l’Ente soccombente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e pur tuttavia, inspiegabilmente compensando integralmente le spese del giudizio).

L’Ente ricorrente nel giudizio di Cassazione aveva sostenuto che: <<il disposto dell’art. 142, comma 6, c.d.s,  pur discorrendo della necessità che lo strumento di misurazione elettronico della velocità debba essere “debitamente omologato", non specifica in cosa consista tale operazione, dovendo, perciò desumersene il contenuto sulla scorta del coordinamento sistematico di altre disposizioni normative di riferimento, e, specificatamente, di quelle di cui all'art 45, comma 6, e 201, comma 1-ter, c.d.s. oltre che di quella prevista dall'art. 4, comma 3, d.l. n. 121/2002, le quali prescrivono l'approvazione o l'omologazione >> (in via alternativa n.d.r.).

Tale circostanza, per niente peregrina ad avviso dello scrivente, è stata specificatamente contestata dalla Corte sia sulla base dell’interpretazione letterale della norma (art. 142 c. 6), ma soprattutto sullo stesso terreno delle difese spiegate dal ricorrente, ovvero sotto il profilo sistematico: “il complementare esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di del c.d.s, (d.P.R. n. 495/1992) — il quale disciplina i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) — contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili)”.

Impatto del Decreto e Sentenza della Cassazione: nuovi contenziosi?

Il Decreto dell'11 aprile 2024 prevede che "durante tutte le fasi di installazione e funzionamento devono essere rispettate integralmente le condizioni contenute nel manuale d’uso dei dispositivi utilizzati e le prescrizioni contenute nei decreti di approvazione o di omologazione dei medesimi". Tale circostanza ha generato confusione, poiché la frase "approvazione o omologazione" sembra equiparare le due procedure, contrariamente a quanto indicato dalla Cassazione.
Riteniamo imprescindibile un adeguamento correttivo per eliminare incertezze e confusioni.

Avv. Gerlando Gibilaro

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