Sono pensionato di vecchiaia che continua la professione. Vorrei sapere se i contributi (soggettivo e integrativo) che verso per la parte di reddito professionale varranno ai fini di un adeguamento della pensione o ad altro, ovvero se gli stessi andranno persi. Grazie
Ai sensi dell’art. 59 del Regolamento Unico della Previdenza, i pensionati di vecchiaia iscritti in un Albo forense e percettori di reddito professionale, a partire dal reddito professionale dichiarato per l’anno 2013 e comunque dall’anno successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento, hanno diritto ad una prestazione contributiva, calcolata su una quota del reddito netto professionale (IRPEF) dichiarato fino al tetto reddituale stabilito annualmente. Detta quota sarà pari al 2% sino all’anno 2016; al 2,25% sino all’anno 2020 e al 2,50% dall’anno 2021. La prestazione, calcolata con il metodo contributivo previsto dalla L. 335/95, sarà liquidata in unica soluzione, a domanda, alla cancellazione da tutti gli Albi professionali o agli eredi in caso di decesso.