Può essere computato ai fini pensionistici un anno di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione svolto in epoca anteriore alla mia iscrizione alla Cassa?
Al fine di far valere i diversi periodi di contribuzione maturati con altri Enti Previdenziali è possibile avvalersi della ricongiunzione o delle pensioni in totalizzazione o in cumulo. La ricongiunzione ex L. 45/90, istituto potenzialmente oneroso, può essere richiesta in qualsiasi momento all’Ente di ultima iscrizione. In caso di accettazione e pagamento dell’eventuale onere dovuto i contributi maturati presso le altre gestioni previdenziali verranno trasferiti alla Cassa. Le pensioni in totalizzazione e in cumulo sono invece veri e propri trattamenti pensionistici che possono essere richiesti al raggiungimento dei requisiti previsti. In questo caso il trattamento pensionistico, formato dalle singole quote di competenze a carico delle diverse gestioni coinvolte, sarà erogato direttamente dall’INPS.