29/03/2022
› PREVIDENZA
L'istituto dell'integrazione al trattamento minimo si applica anche all'interessato che intende ottenere il pensionamento anticipato a 65 anni con 35 anni di anzianità?
L’integrazione al trattamento minimo è prevista dall’art. 48 del Regolamento Unico della Previdenza e compete solo nell’ipotesi in cui il reddito complessivo dell’iscritto e del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo del trattamento minimo di pensione. Essa compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a tre volte il trattamento minimo di cui sopra. Per i fini di cui alla presente normativa si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l’integrazione al trattamento minimo della pensione. In caso di anticipazione della pensione, l’importo annuo integrato al minimo verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto dall’art. 44. Tale riduzione non si applica ove l’iscritto abbia raggiunto, fermo restando il requisito anagrafico dei 65 anni, il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni.