La richiesta di integrazione al trattamento minimo di una pensione di anzianità, avendo già verificato che la pensione erogata non supererebbe detto importo, va presentata al momento della domanda di pensionamento o in quale momento successivo?
La domanda di integrazione al minimo, fermo restando i requisiti previsti dall’art. 48 del Regolamento Unico della Previdenza, può essere presentata contestualmente alla domanda di pensione o successivamente alla comunicazione dell’avvenuta delibera. Si ricorda che il pensionato dovrà impegnarsi a comunicare variazioni che comportino la perdita del diritto all’integrazione e che in ogni caso la domanda di integrazione dovrà essere ripresentata ogni tre anni.