L'avvocato ultraquarantenne iscrittosi all'età di 30 anni che si cancella dall'albo e dalla Cassa e si iscrive nuovamente prima che sia decorso un intero anno solare, dunque con pagamento continuativo delle annualità contributive a decorrere da prima del 40esimo anno di età, perde il diritto alle pensioni di invalidità e inabilità?
L’iscrizione alla Cassa di un avvocato ultraquarantenne (iscrittosi alla Cassa prima del 40° anno di età), che si cancelli dagli Albi e dalla Cassa e si iscriva nuovamente nel corso dello stesso anno solare o comunque a cavallo tra un anno solare e quello immediatamente successivo, si considera continuativa e in questo caso il professionista non perde il diritto alle pensioni di invalidità/inabilità/indirette, fermo restando gli altri requisiti previsti dalle specifiche norme.