07/09/2023
› PREVIDENZA
Che cosa si intende per pensione di vecchiaia senza diritto a supplementi ?
Il pensionato di vecchiaia che rimaneva iscritto alla Cassa e continuava ad esercitare la professione aveva diritto, dopo il pensionamento, a due supplementi ovvero a due integrazioni dell’importo di pensione a fronte del reddito netto professionale IRPEF dichiarato (sempre entro il tetto reddituale) negli anni immediatamente successivi al pensionamento (dopo due anni – supplemento biennale – e dopo tre anni – supplemento triennale). L’ultima riforma previdenziale forense ha previsto una eliminazione graduale di detti supplementi che dal 01/02/2021 non vengono più erogati. La norma, tuttavia, prevede per i pensionati di vecchiaia iscritti in un albo forense e percettori di reddito da attività professionale, la possibilità di ottenere una prestazione contributiva “una tantum” (dal 2021 al 2,50%) calcolata su una quota del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale annuale, che verrà liquidata, in unica soluzione, a domanda, alla cancellazione da tutti gli Albi Forensi ovvero, in caso di premorienza, su richiesta degli eredi (art. 59 Regolamento Unico della Previdenza).