Il reddito di ultima istanza erogato per i mesi di marzo, aprile e maggio, anche se non concorrono alla formazione del reddito, possono essere conteggiati quali reddito da lavoro in quanto qualificati come sostituti di un reddito da lavoro al pari della cassa integrazione disposta per i lavoratori dipendenti?
Tale possibilità è da escludere in quanto la non imponibilità di questi importi deriva dalla diversa configurazione che il legislatore ha inteso dare: somme a titolo risarcitorio e non integrazione del reddito professionale.