Salve, per le indennità COVID percepite nell'anno 2020 viene rilasciata certificazione oppure un documento che attesti gli importi percepiti?
Saranno inseriti i relativi CUD nelle posizioni personali di coloro che hanno percepito i bonus nel 2020
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Saranno inseriti i relativi CUD nelle posizioni personali di coloro che hanno percepito i bonus nel 2020
L'esonero riguarda i contributi soggettivi con scadenza nel 2021 ,vale a dire il contributo minimo soggettivo 2021 e l’autoliquidazione tramite il Mod. 5/2021 dell’eccedenza dovuta in base all’IRPEF relativa all’anno 2020, con esclusione del contributo di maternità e dei contributi integrativi, entro il limite massimo complessivo di 3.000 euro.
Per conoscere lo stato di lavorazione delle singole istruttorie deve accedere nell'area riservata Accessi Riservati- Dati Previdenziali - Istruttorie
L’inoltro dell’istanza on line di “esonero parziale contributi soggettivi con scadenza 2021” NON determinerà alcuna variazione degli importi dovuti a titolo di contributi minimi 2021 e di contributi in autoliquidazione 2020 – Mod. 5/2021 aventi scadenza 31/12/2021; in attesa dell’emanazione di un successivo D.M. che preciserà l’importo riconosciuto per l’esonero; successivamente la Cassa fornirà le necessarie istruzioni.
In tal caso le somme saranno richieste a ruolo, e la posizione contributiva per l’anno 2019 – Mod.5/2020 viene considerata regolare, in quanto si tratta di contributi non ancora scaduti.
Il pagamento tramite Forense Card è previsto tramite accesso alla posizione personale ed esclusivamente per gli importi esposti in riscossione dalla Cassa. Ad esempio o singola rata dei contributi minimi o rate dell’autoliquidazione del modello 5.
Se non ha subito il calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019, non potrà inoltrare l’istanza di esonero.
Si informa che per le fatture emesse dopo la cancellazione dall'Albo e conseguentemente dalla Cassa in corso d'anno, a seguito del decesso del professionista, qualora la Partita IVA non sia stata ancora chiusa, le stesse dovranno essere assoggettate al contributo integrativo del 4%. Ciò in considerazione del fatto che i dati reddituali relativi all'anno del decesso dovranno essere dichiarati a mezzo del modello 5 dell'anno successivo, da inviarsi a cura degli eredi, con il quale peraltro dovranno essere corrisposte dagli stessi, se dovute, le relative eccedenze. Per le fatture emesse negli anni successivi al decesso per i quali non sussistono più adempimenti contributivi e dichiarativi presso la Cassa da parte degli eredi è opportuno rivolgersi a un consulente di fiducia.
L' istanza di esonero contributivo per maternità può essere richiesto per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre, e non reiterato per lo stesso evento.
Al fine di ottemperare all’obbligo dichiarativo relativamente ad anni per i quali non è stato inviato il modello 5, il professionista potrà inviare la domanda di regolarizzazione spontanea ex art. 76 del Regolamento Unico della Previdenza accedendo alla propria posizione personale all’interno del sito di Cassa alla voce “istanze on line”. Tale domanda consentirà di regolarizzare anche eventuali eccedenze dovute a fronte dei dati reddituali da dichiararsi, consentendo al professionista di usufruire della riduzione alla metà delle sanzioni da applicarsi.