In caso di cancellazione dall'Albo (e contestualmente alla Cassa) è possibile la ricongiunzione dei contributi previdenziali versati alla Cassa in favore di un altro ente previdenziale (e.g. INPS)? In caso affermativo, tale facoltà è esercitabile anche laddove il contribuente non abbia raggiunto il diritto alla pensione avvocato?
Il professionista che non ha maturato diritto a pensione, in caso di cancellazione dagli Albi e dalla Cassa, puo’ trasferire i contributi previdenziali versati in Cassa a favore della nuova gestione previdenziale tramite l’istituto della ricongiunzione versando l’eventuale relativo onere che la gestione terza sarà tenuta a comunicare all’esito della ricezione della relativa domanda.