Su domanda dell'avvocato, può essere restituito il contributo modulare volontario?
La contribuzione modulare volontaria una volta versata non puo’ essere oggetto di restituzione.
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La contribuzione modulare volontaria una volta versata non puo’ essere oggetto di restituzione.
La Pensione di Anzianità è subordinata alla cancellazione da tutti gli Albi professionali (ordinario e cassazionista), cancellazione la cui delibera da parte del Consiglio dell'Ordine e del CNF, dovrà avvenire entro la decorrenza della relativa finestra di accesso. Il professionista potrà inviare alla Cassa copia della richiesta di cancellazione purché la delibera venga adottata entro la tempistica sopra indicata.
Il contributo in questione non è soggetto a tassazione in quanto trattasi di un mero rimborso. Per i relativi aspetti fiscali La invitiamo a consultare un consulente di Sua fiducia.
I contributi minimi dell'anno in cui interviene la cancellazione Albo/Cassa sono interamente dovuti, così come è obbligatorio l'invio telematico del modello 5 dell'anno successivo a tale cancellazione, anche in caso di reddito e volume d'affari pari a zero, nonché il pagamento delle eventuali eccedenze, se dovute in base ai dati reddituali dichiarati, nelle consuete 2 rate con scadenza 31/07 e 31/12.
L’aver presentato domanda di riscatto per uno dei periodi consentiti da tale istituto, non preclude la possibilità di presentare nuova/e domanda/e per periodi diversi da quello/i già oggetto di precedente istanza.
Il sistema di calcolo retributivo prevede che la quota lorda della pensione sia calcolata sulla media dei redditi professionali, rivalutati e dichiarati ai fini IRPEF per tutti gli anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Per il calcolo di tale media si considera solo la parte di reddito compresa entro il tetto (per l'anno 2022 – 107.000,00 euro). Tale importo medio viene moltiplicato per ciascun anno di effettiva iscrizione e contribuzione per un’aliquota pari all’1,4% su tutto il massimale pensionabile. Detta aliquota sarà modificata in funzione dell’andamento della speranza di vita. Il sistema di calcolo contributivo si base invece sui criteri previsti dalla Legge 335/95 e successive modificazioni, in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati dal professionista per tutti gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione entro il tetto reddituale, per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del professionista al momento del pensionamento.
I requisiti previsti per la pensione di vecchiaia sono 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. A partire dal 65° anno di età il professionista che abbia maturato almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione puo’ chiedere una pensione di vecchiaia anticipata. In presenza di un numero di anni di anzianità previdenziale da n. 35 a n. 39 è prevista, sul trattamento di pensione, una decurtazione permanente dello 0.41% per ogni mese di anticipo rispetto alla naturale età anagrafica prevista (70 anni). In presenza di almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione tale decurtazione non verrà applicata. La pensione di vecchiaia consente la prosecuzione dell’attività forense. La pensione di anzianità si consegue invece a 62 anni di età con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e sulla base delle finestre di accesso previste dalla norma si stabilisce la decorrenza del trattamento pensionistico. La pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione da tutti gli Albi. Una volta concessa, in caso di nuova iscrizione all’Albo il trattamento viene sospeso.
L’onere del riscatto deve essere tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato. Tale onere non può comunque essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari alla misura dei contributi minimi soggettivo ed integrativo previsti per l’anno di presentazione della domanda. L'onere di riscatto può essere preventivamente simulato nel proprio accesso riservato selezionando la voce “Ipotesi di calcolo”, “Nuova ipotesi di Riscatto”.
I lavoratori italiani, autonomi o subordinati, che durante la loro vita lavorativa hanno maturato posizioni assicurative anche presso Enti previdenziali in Stati esteri, hanno la possibilità, a determinate condizioni, di conseguire il diritto ad una pensione unica utilizzando i contributi versati nei diversi Stati tramite la totalizzazione internazionale. La totalizzazione è poi prevista da convenzioni ed accordi bilaterali di sicurezza sociale stipulati dall'Italia con altri Stati extra UE (il cui elenco è disponibile sul sito web dell'INPS).
I pensionati di vecchiaia non devono corrispondere i contributi minimi dall’anno successivo al pensionamento fermo restando il contributo di maternità che è dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa, pensionati compresi. Resta inteso che rimangono dovuti i contributi in sede di autoliquidazione del modello 5 annuale, a fronte dei dati reddituali professionali da dichiararsi.