Premesso che il richiedente e il proprio coniuge hanno residenze in Comuni diversi, nella domanda di integrazione al trattamento minimo, dai redditi di entrambi, percepiti nel triennio antecedente, come deve essere considerato il reddito delle rispettive case di abitazioni, possedute in comunione tra loro.
L’integrazione al trattamento minimo compete nell’ipotesi in cui il reddito complessivo dell’iscritto e del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo del trattamento minimo. Ai fini del computo del reddito non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso equiparate. Si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l’integrazione al trattamento minimo della pensione.