I contributi versati dall'avvocato pensionato di vecchiaia non cancellato dall'albo vengono utilizzati per ricalcolare la pensione?
L’art. 59 del Regolamento Unico della Previdenza Forense prevede che i pensionati di vecchiaia, che continuano nell’esercizio della professione, abbiano diritto ad una prestazione contributiva “una tantum” ( dal 2021 al 2,50%) sulla parte di reddito dichiarato, fino al previsto tetto pensionistico annuale. Ai fini del calcolo di tale prestazione non sono utilizzabili i redditi dichiarati antecedentemente al 2013. La prestazione viene liquidata, in unica soluzione, a domanda, alla cancellazione da tutti gli Albi Forensi ovvero, in caso di premorienza, su richiesta degli eredi.