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Hai una domanda su tematiche previdenziali o assistenziali? Se sei iscritto alla Cassa Forense e desideri approfondire un argomento di carattere generale, seleziona la categoria di tuo interesse, inserisci il tuo codice meccanografico e formula la tua domanda in massimo 180 caratteri. I quesiti più interessanti e pertinenti riceveranno risposta, che sarà pubblicata in questa sezione. 🔹 Attenzione: saranno prese in considerazione solo domande di carattere generale. I quesiti di natura strettamente personale, riferiti alla propria posizione previdenziale, non riceveranno risposta e non saranno pubblicati. Per richieste personali, puoi: Contattare il nostro servizio di informazione al numero 06 51 43 53 40, attivo: 🕗 Lunedì–Venerdì: 8.00–19.00 🕗 Sabato: 8.00–13.00 Oppure utilizzare il nostro format online disponibile al seguente indirizzo: 👉 FORMAT ONLINE https://servizi.cassaforense.it/CFor/contattalacassa/richiestainformazioni/richiestainformazioni_pg.cfm

Le nostre risposte

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11/07/2025
› PREVIDENZA

Salve per il 2024 ho aderito al concordato preventivo, su quale reddito vanno pagati i contributi quello effettivo o quello concordato ?

Come indicato a pag. 1 delle Note Illustrative per la compilazione del mod. 5/2025, il concordato preventivo biennale, di cui al decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, non produce effetti ai fini previdenziali forensi. Coloro che hanno aderito al concordato, quindi, dovranno dichiarare a Cassa Forense i dati reddituali effettivamente prodotti e, sulla base di questi, pagare i relativi contributi dovuti in sede di autoliquidazione del modello 5.

15/07/2025
› PREVIDENZA

Sono iscritto a Cassa Forense in qualità di praticante abilitato dal gennaio 2025. Nel luglio 2025 ho sostenuto l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e nel breve termine presterò giuramento. Come devo comportarmi con riferimento all'aspetto contributivo, stante anche il diverso regime previsto per praticanti e neo-avvocati?

Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, in vigore dal 01.01.2025, prevede che le agevolazioni di cui all’art. 37 comma 2, si applichino esclusivamente in favore degli avvocati iscritti obbligatoriamente alla Cassa da data anteriore al 35° anno di età; mentre, per i praticanti iscritti i contributi minimi per l’anno 2025 si determinano in misura intera.

Qualora nel corso dell'anno 2025 Ella provveda all'iscrizione all'Albo Avvocati, e per lo stesso anno non abbia un'età anagrafica superiore a 35 anni, sarà direttamente cura dell'ufficio preposto dare contezza del nuovo regime contributivo, previa informazione da parte del Consiglio dell'Ordine circa l'avvenuta iscrizione all'Albo.

 

03/07/2025
› PREVIDENZA

Sono pensionato ma continuo ad esercitare. Nel 2025 dovrò corrispondere un importo minimo obbligatorio?

Come pensionato “attivo” a partire dal 2025 dovrà corrispondere il contributo minimo integrativo di complessivi euro 350,00, in quattro rate di pari importo, entro il 30.9.2025. Tale importo minimo sarà poi dedotto dal contributo integrativo dovuto in fase di autoliquidazione.

 

19/05/2025
› PREVIDENZA

Come comunicare il cambio di domiciliazione dell'accredito della pensione

E' necessario compilare il modulo presente sul nostro sito www.cassaforense.it  a questo link e inviarlo tramite PEC all'indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it

18/02/2025
› INFO CASSA

Ho cambiato partita iva (senza interruzione dell'attività) in quanto non sono più in associazione professionale ma individuale. Devo fare qualche comunicazione alla Cassa?

La nuova partita IVA potrà essere comunicata a mezzo pec all’indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it

23/02/2025
› PREVIDENZA

Buonasera vorrei sapere se in caso di rateizzazione dell'onere di riscatto degli anni di università l'anzianità che si acquisisce con il riscatto si calcola dalla approvazione della domanda di riscatto o da quando si è terminata la rateizzazione? E quindi se in caso di pensione anticipata l'importo della stessa viene calcolato già sulla base della anzianità acquisita con il riscatto o no?

L’effettivo riconoscimento degli anni oggetto di riscatto avviene al saldo integrale del relativo onere. All’atto della domanda di pensione l’onere del riscatto deve risultare interamente saldato affinché la relativa istruttoria possa essere sottoposta alla delibera della Giunta Esecutiva e il trattamento pensionistico possa essere erogato. Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e integrale contribuzione pari al numero degli anni riscattati.

17/02/2025
› PREVIDENZA

È possibile ottenere un prestito per poter pagare i contributi non versati ed accedere quindi alla pensione contributiva?

All’esito di ogni domanda di pensione viene verificata l’effettiva iscrizione e integrale contribuzione del professionista richiedente il trattamento. In caso di inadempienze contributive viene inviata allo stesso comunicazione finalizzata alla regolarizzazione della posizione e qualora sussistano i presupposti viene evidenziata la possibilità di accedere a un finanziamento tramite cessione del quinto da richiedere presso gli Istituti convenzionati. Nel sito della Cassa www.cassaforense.it alla sezione Convenzioni- Servizi Bancari è possibile verificare le convenzioni presenti per pensionandi e pensionati.

17/02/2025
› ASSISTENZA

Dopo la cancellazione dall'albo avvocati non si ha più diritto a forme di assistenza sanitaria ?

In caso di cancellazione dall’Albo e dalla Cassa non è più possibile beneficiare delle prestazioni di assistenza erogate dalla Cassa a meno che non sussista la titolarità di un trattamento di pensione erogato dalla Cassa stessa.

06/02/2025
› PREVIDENZA

Per la pensione di anzianità è ancora prevista l'integrazione al trattamento minimo?

Su domanda dell’avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo previsti agli artt. 65, 66 e 70 del nuovo Regolamento la pensione annua sia inferiore ad euro 10.250,00, preso come base l’anno 2029, è corrisposta un’integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo.  Nel periodo transitorio, l’importo di cui sopra è fissato a € 12.500,00 per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e a  € 11.400,00 per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028.   L’integrazione al trattamento minimo compete solo nell’ipotesi in cui il reddito complessivo dell’iscritto e del coniuge ove vivente, non divorziato o legalmente separato al momento di presentazione della domanda, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al doppio del trattamento minimo. Essa compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a due volte il trattamento minimo di cui sopra.  

01/02/2025
› INFO CASSA

Le trattenute sul cedolino pensione di gennaio 2025 per le addizionali comunali e regionali saranno applicate costantemente per tutti i mesi ?

Dal 2° anno di pensionamento vengono applicate da gennaio a novembre le addizionali comunali e regionali dell'anno corrente e da marzo a novembre l’acconto addizionale per l’anno successivo. Tali somme sono regolamentate dalle regioni e dai comuni nei quali si risiede, che stabiliscono annualmente le percentuali da trattenere.