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Sei un iscritto Cassa Forense e vuoi approfondire una tematica Previdenziale e Assistenziale? Seleziona la categoria di tuo interesse, inserisci il tuo codice meccanografico e il testo della domanda, utilizzando un massimo di 180 caratteri. Selezioneremo i quesiti più interessanti e pertinenti e pubblicheremo in questa sezione la risposta. Si precisa che le domande dovranno avere CARATTERE GENERALE, ai quesiti posti in termini PERSONALI non verrà data risposta e non potranno essere pubblicati. Per domande di tipo personale sulla propria posizione previdenziale, è sempre possibile contattare il nostro servizio di informazione al numero 06 51 43 53 40 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Le nostre risposte

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19/03/2019
› PREVIDENZA

Con 65 anni di età e 40 anni di contributi avrò diritto alla pensione senza penalizzazioni e potrò continuare a svolgere l'attività senza dovermi cancellare dall'albo?

La pensione di vecchiaia, con o senza anticipazione, a differenza della pensione di anzianità, non comporta la necessaria cancellazione dall'Albo. L'iscritto che accede al trattamento potrà, pertanto, proseguire l'attività professionale.

12/03/2019
› PREVIDENZA

Quali sono i requisiti per accedere alla pensione di anzianità? Maturato il diritto da quando decorre?

A norma dell'art. 7 del Regolamento per le prestazioni previdenziali di Cassa Forense, la pensione di anzianità è corrisposta, a domanda dell’iscritto che abbia maturato 61 anni di età e almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa (fino al 31.12.2019). Dal 1° gennaio 2020 saranno necessari 62 anni di età e almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione è in ogni caso subordinata alla cancellazione dall'albo degli avvocati e dall'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. In caso dei reiscrizione ad uno degli albi suddetti la pensione di anzianità è sospesa, sino alla cancellazione dall'albo.

11/03/2019
› PREVIDENZA

Cumulo gratuito quali sono le modalità e il tempo per la domanda e a chi va presentata?

L’istituto della Pensione in Cumulo, così come ridisegnato dalla Legge di Bilancio 2017 consente l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori e professionisti con contribuzione ripartita su più gestioni previdenziali. Unico limite del Cumulo è quello di non essere già titolare di pensione in una delle gestioni interessate, nonché la possibilità di richiederlo solo alla maturazione dell'età pensionabile. La relativa domanda deve essere presentata presso l’Ente Previdenziale dove è stata accreditata l’ultima contribuzione; sarà quindi quest’ultimo ad avviare il procedimento nei confronti degli altri Enti dove sono presenti i contributi da cumulare.

08/03/2019
› PREVIDENZA

Quali sono le differenze principali tra la retrodatazione ed il riscatto?

Il riscatto e la retrodatazione sono istituti che consentono di recuperare anni ai fini previdenziali. La retrodatazione consente di recuperare anni di pratica fino a un massimo di cinque e può' essere esercitata esclusivamente entro sei mesi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione da parte della Cassa. Tale istituto sposta a tutti gli effetti la decorrenza della iscrizione. Il riscatto consente di recuperare anni di pratica fino a un massimo di tre, il corso legale di laurea per un massimo di 4/5 anni a seconda se trattasi di vecchio o nuovo ordinamento e gli anni di servizio militare o civile a questi equiparato fino a un massimo di due. Tale istituto, che non sposta tuttavia la decorrenza della iscrizione, può essere utilizzato in ogni momento della propria vita professionale per aumentare l’anzianità ai fini previdenziali utile al raggiungimento del requisito pensionistico. Relativamente all'onere dei due istituti giova ricordare che mentre per la retrodatazione il costo è identico a quello originariamente previsto per gli anni di riferimento, per il riscatto l’onere dovuto è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato e comunque non può essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari alla somma dei contributi minimi (soggettivo di base ed integrativo) previsti per l’anno di presentazione della domanda.

04/03/2019
› PREVIDENZA

Quali sono i requisiti minimi di età anagrafica e anzianità contributiva per accedere alla pensione di vecchiaia c.d. contributiva?

A norma dell'art. 8 del Regolamento delle prestazioni previdenziali, l'iscritto che abbia raggiunto il medesimo requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria (69 anni dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2020, 70 anni dal 01.01.2021), ma non abbia anche maturato l'anzianità contributiva necessaria (34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2020, 35 anni dal 01.01.2021), laddove non si sia avvalso dell'istituto della ricongiunzione, totalizzazione o cumulo, può essere ammesso alla pensione di vecchiaia contributiva se abbia maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione presso Cassa Forense. E' fatta salva, comunque, la possibilità per l'iscritto di proseguire nel versamento dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.

04/03/2019
› PREVIDENZA

E' prevista una minore anzianità professionale (in termini di anni di iscrizione a Cassa Forense) ai fini pensionistici, per l'avvocato che assista da anni il figlio con disabilità grave ( e certificata tale ex l.104 )?

Allo stato attuale della normativa previdenziale forense no, salvo le misure ordinarie di anticipo pensionistico previste per la generalità degli iscritti. L'iscritto che assista in via esclusiva un familiare (figlia/o, coniuge o genitore) con invalidità grave (art. 3 comma 3 della L. 104/1992) può però godere della prestazione assistenziale di cui all'art. 6 lettera b) del Nuovo regolamento dell'Assistenza, nonché, nei casi previsti dall'art. 21 comma 7 della L. 247/2012, dell'esonero contributivo temporaneo di cui all'art. 10 del Regolamento emanato da Cassa Forense in attuazione della L. 247/2012.

27/02/2019
› PREVIDENZA

I contributi versati per anni dichiarati poi inefficaci per mancanza di continuità professionale, vengono restituiti all'iscritto automaticamente o bisogna fare domanda? Quali contributi vengono restituiti?

I contributi versati per anni dichiarati inefficaci dalla Giunta Esecutiva di Cassa Forense per mancanza della continuità professionale, vengono restituiti all'iscritto che ne faccia apposita domanda. Oggetto di restituzione sono solo i contributi soggettivi

25/02/2019
› PREVIDENZA

Nel caso di cancellazione dalla Cassa Forense i contributi versati vengono restituiti?

I contributi versati a Cassa Forense, in caso di cancellazione, danno diritto alla prestazione di vecchiaia ordinaria se si sono maturati almeno 35 anni di anzianità contributiva, danno diritto alla prestazione di vecchiaia contributiva se si sono maturati almeno 5 anni di anzianità contributiva. In ogni caso, quindi anche quando si sono maturati meno di cinque anni di anzianità contributiva, possono formare oggetto di totalizzazione, ricongiunzione o cumulo gratuito con altre gestioni previdenziali.

20/02/2019
› PREVIDENZA

Chi ha svolto, prima della professione forense, lavoro dipendente a termine per frazioni di anno, ad esempio per tre mesi l'anno per due anni, può ricongiungere tali periodi?

La ricongiunzione, che può essere a titolo oneroso, permette di unificare in un'unica gestione i contributi versati presso diversi enti previdenziali; riguarda la globalità dei contributi e può essere richiesta in un qualsiasi momento all'ente di ultima iscrizione. L’anzianità contributiva risultante al momento del calcolo deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione sia dal complesso dei periodi ricongiunti espressi parimenti in valori interi trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per un anno quelle pari o superiori.

18/02/2019
› PREVIDENZA

Il versamento di un anno alla Gestione Separata INPS mi vale ai fini della pensione? Se sì, mediante cumulo gratuito, totalizzazione ovvero ricongiunzione onerosa? Ed in tale ultimo caso, come si calcola l'importo di ricongiunzione?

Sulla base della normativa vigente i contributi versati alla gestione separata INPS non possono essere oggetto di ricongiunzione. Essi possono formare oggetto di totalizzazione e cumulo, le cui domande, tuttavia, possono essere presentate solo in sede di pensionamento alla maturazione dei requisiti previsti.