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Le nostre risposte

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08/03/2019
› PREVIDENZA

Quali sono le differenze principali tra la retrodatazione ed il riscatto?

Il riscatto e la retrodatazione sono istituti che consentono di recuperare anni ai fini previdenziali. La retrodatazione consente di recuperare anni di pratica fino a un massimo di cinque e può' essere esercitata esclusivamente entro sei mesi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione da parte della Cassa. Tale istituto sposta a tutti gli effetti la decorrenza della iscrizione. Il riscatto consente di recuperare anni di pratica fino a un massimo di tre, il corso legale di laurea per un massimo di 4/5 anni a seconda se trattasi di vecchio o nuovo ordinamento e gli anni di servizio militare o civile a questi equiparato fino a un massimo di due. Tale istituto, che non sposta tuttavia la decorrenza della iscrizione, può essere utilizzato in ogni momento della propria vita professionale per aumentare l’anzianità ai fini previdenziali utile al raggiungimento del requisito pensionistico. Relativamente all'onere dei due istituti giova ricordare che mentre per la retrodatazione il costo è identico a quello originariamente previsto per gli anni di riferimento, per il riscatto l’onere dovuto è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato e comunque non può essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari alla somma dei contributi minimi (soggettivo di base ed integrativo) previsti per l’anno di presentazione della domanda.

04/03/2019
› PREVIDENZA

Quali sono i requisiti minimi di età anagrafica e anzianità contributiva per accedere alla pensione di vecchiaia c.d. contributiva?

A norma dell'art. 8 del Regolamento delle prestazioni previdenziali, l'iscritto che abbia raggiunto il medesimo requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria (69 anni dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2020, 70 anni dal 01.01.2021), ma non abbia anche maturato l'anzianità contributiva necessaria (34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2020, 35 anni dal 01.01.2021), laddove non si sia avvalso dell'istituto della ricongiunzione, totalizzazione o cumulo, può essere ammesso alla pensione di vecchiaia contributiva se abbia maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione presso Cassa Forense. E' fatta salva, comunque, la possibilità per l'iscritto di proseguire nel versamento dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.

27/02/2019
› PREVIDENZA

I contributi versati per anni dichiarati poi inefficaci per mancanza di continuità professionale, vengono restituiti all'iscritto automaticamente o bisogna fare domanda? Quali contributi vengono restituiti?

I contributi versati per anni dichiarati inefficaci dalla Giunta Esecutiva di Cassa Forense per mancanza della continuità professionale, vengono restituiti all'iscritto che ne faccia apposita domanda. Oggetto di restituzione sono solo i contributi soggettivi

25/02/2019
› PREVIDENZA

Nel caso di cancellazione dalla Cassa Forense i contributi versati vengono restituiti?

I contributi versati a Cassa Forense, in caso di cancellazione, danno diritto alla prestazione di vecchiaia ordinaria se si sono maturati almeno 35 anni di anzianità contributiva, danno diritto alla prestazione di vecchiaia contributiva se si sono maturati almeno 5 anni di anzianità contributiva. In ogni caso, quindi anche quando si sono maturati meno di cinque anni di anzianità contributiva, possono formare oggetto di totalizzazione, ricongiunzione o cumulo gratuito con altre gestioni previdenziali.

20/02/2019
› PREVIDENZA

Chi ha svolto, prima della professione forense, lavoro dipendente a termine per frazioni di anno, ad esempio per tre mesi l'anno per due anni, può ricongiungere tali periodi?

La ricongiunzione, che può essere a titolo oneroso, permette di unificare in un'unica gestione i contributi versati presso diversi enti previdenziali; riguarda la globalità dei contributi e può essere richiesta in un qualsiasi momento all'ente di ultima iscrizione. L’anzianità contributiva risultante al momento del calcolo deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione sia dal complesso dei periodi ricongiunti espressi parimenti in valori interi trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per un anno quelle pari o superiori.

18/02/2019
› PREVIDENZA

Il versamento di un anno alla Gestione Separata INPS mi vale ai fini della pensione? Se sì, mediante cumulo gratuito, totalizzazione ovvero ricongiunzione onerosa? Ed in tale ultimo caso, come si calcola l'importo di ricongiunzione?

Sulla base della normativa vigente i contributi versati alla gestione separata INPS non possono essere oggetto di ricongiunzione. Essi possono formare oggetto di totalizzazione e cumulo, le cui domande, tuttavia, possono essere presentate solo in sede di pensionamento alla maturazione dei requisiti previsti.

17/02/2019
› PREVIDENZA

Il contributo modulare volontario è deducibile fiscalmente anche per chi ha optato per il regime forfettario?

I contributi versati dagli iscritti alla Cassa Forense, siano essi riconducibili ad istituti obbligatori o facoltativi, come la contribuzione modulare, rientrano negli oneri deducibili (art. 10 lettera e del TUIR). Fanno eccezione i contributi c.d. integrativi, laddove esposti in fattura ed a carico del cliente. La legge di bilancio 2019 ha introdotto significative modifiche al c.d. regime forfetario o dei minimi, ed è bene quindi che ogni professionista approfondisca gli aspetti fiscali direttamente con il proprio commercialista. Si precisa che per i redditi conseguiti nel corso del 2018 rimangono in vigore le disposizioni precedenti, anche per quanto riguarda gli oneri deducibili.

07/02/2019
› PREVIDENZA

La prescrizione dei contributi è decennale o quinquennale ?

L'art. 19 della legge 576/1980 stabiliva che prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa ed ogni relativo accessorio si compiva con il decorso di dieci anni. Successivamente, l'art. 3 della L. 335/1995, ha stabilito che i contributi previdenziali dovuti alle casse dei liberi professionisti, quindi anche Cassa Forense, si prescrivevano con il decorso del termine di cinque anni. Con l'entrata in vigore della L. n. 247/2012 (art. 66) non si applicano più ai contributi previdenziali forensi le regole della L. n. 335/1995, con la conseguenza che torna a rivivere il termine decennale della L. 576/1980, con le regole ordinarie del codice civile.

02/03/2024
› PREVIDENZA

E' possibile estinguere anticipatamente rateizzazione concessa per omesso versamento contributi ?

Il professionista che intenda estinguere anticipatamente e per intero un piano rateale già concesso dovrà inviare una richiesta in tal senso a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) all’esito della quale sarà informato, dal competente ufficio, circa il saldo da versare comprensivo del ricalcolo degli interessi.

26/02/2024
› PREVIDENZA

Se mi cancello dall'Ordine e, dunque d'ufficio dalla Cassa, a ottobre 2024 dovrò pagare solo i Contributi 2024? I contributi 2025 non saranno dovuti?

La cancellazione dagli Albi e dalla Cassa deliberata nel corso dell’anno 2024 comporterà comunque  il pagamento degli interi contributi minimi 2024 e l’obbligo di invio del Mod. 5/2025 (da inviarsi il prossimo anno in relazione ai dati reddituali percepiti nel corso dell’anno corrente). Nella fattispecie descritta i contributi minimi 2025 non saranno dovuti.