In caso di situazione di incompatibilità non riscontrata dalla Cassa Forense, protrattasi per il periodo 2000/2012 (quindi, relativi a periodo anteriore alla normativa vigente) ed a fronte della quale si è comunque provveduto al regolare versamento dei contributi dovuti alla Cassa stessa, si ha diritto alla restituzione, a richiesta dell'interessato, dei versamenti così effettuati ?
Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 Cassa Forense non può più procedere alla contestazione di eventuali situazioni di incompatibilità con l'esercizio professionale, rimesse alla competenza esclusiva dei Consigli dell'Ordine. Gli anni in cui si è esercitata la professione in regime di incompatibilità, ove non già oggetto di accertamento ante L. 247/2012, rimangono pertanto validi ed efficaci a fini previdenziali, ove l'iscritto abbia integralmente adempiuto agli oneri contributivi.