Nel caso di cumulo con contributi versati a suo tempo all'INPS, la Cassa versa la propria rata calcolata sul sistema contributivo, o ,se l'iscritto ha maturato i requisiti, anche con il sistema retributivo?
La quota di pensione liquidata da Cassa Forense in regime di cumulo è definita dal Regolamento per le Prestazioni Previdenziali in Regime di Cumulo, approvato con Ministeriale del 19 maggio 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 142 del 5 giugno 2020. Stando alla norma prevista all’art. 3 di tale Regolamento si prevede che la quota delle prestazioni in cumulo a carico di Cassa Forense sia determinata con il criterio di calcolo contributivo. Qualora tuttavia l'iscritto abbia interamente maturato presso Cassa Forense l’anzianità previdenziale minima prevista per la pensione di vecchiaia, la quota base della pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata in cumulo a carico della Cassa verrà calcolata con il metodo applicato per la pensione di vecchiaia retributiva; in questi casi, l'iscritto avrà diritto anche alla integrazione al minimo. In ogni caso la quota di pensione in cumulo non potrà essere inferiore a quella spettante in caso di totalizzazione.