Come comunicare il cambio di domiciliazione dell'accredito della pensione
E' necessario compilare il modulo presente sul nostro sito www.cassaforense.it a questo link e inviarlo tramite PEC all'indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it
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La nuova partita IVA potrà essere comunicata a mezzo pec all’indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it
L’effettivo riconoscimento degli anni oggetto di riscatto avviene al saldo integrale del relativo onere. All’atto della domanda di pensione l’onere del riscatto deve risultare interamente saldato affinché la relativa istruttoria possa essere sottoposta alla delibera della Giunta Esecutiva e il trattamento pensionistico possa essere erogato. Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e integrale contribuzione pari al numero degli anni riscattati.
All’esito di ogni domanda di pensione viene verificata l’effettiva iscrizione e integrale contribuzione del professionista richiedente il trattamento. In caso di inadempienze contributive viene inviata allo stesso comunicazione finalizzata alla regolarizzazione della posizione e qualora sussistano i presupposti viene evidenziata la possibilità di accedere a un finanziamento tramite cessione del quinto da richiedere presso gli Istituti convenzionati. Nel sito della Cassa www.cassaforense.it alla sezione Convenzioni- Servizi Bancari è possibile verificare le convenzioni presenti per pensionandi e pensionati.
In caso di cancellazione dall’Albo e dalla Cassa non è più possibile beneficiare delle prestazioni di assistenza erogate dalla Cassa a meno che non sussista la titolarità di un trattamento di pensione erogato dalla Cassa stessa.
Su domanda dell’avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo previsti agli artt. 65, 66 e 70 del nuovo Regolamento la pensione annua sia inferiore ad euro 10.250,00, preso come base l’anno 2029, è corrisposta un’integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo. Nel periodo transitorio, l’importo di cui sopra è fissato a € 12.500,00 per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e a € 11.400,00 per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028. L’integrazione al trattamento minimo compete solo nell’ipotesi in cui il reddito complessivo dell’iscritto e del coniuge ove vivente, non divorziato o legalmente separato al momento di presentazione della domanda, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al doppio del trattamento minimo. Essa compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a due volte il trattamento minimo di cui sopra.
Dal 2° anno di pensionamento vengono applicate da gennaio a novembre le addizionali comunali e regionali dell'anno corrente e da marzo a novembre l’acconto addizionale per l’anno successivo. Tali somme sono regolamentate dalle regioni e dai comuni nei quali si risiede, che stabiliscono annualmente le percentuali da trattenere.
Tutti gli iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale (da calcolarsi in ragione del 4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva e versarne alla cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
La contribuzione integrativa versata in sede di autoliquidazione del Mod. 5 Ter confluisce direttamente nella posizione della relativa STA registrata nei sistemi di Cassa Forense.
La maggiorazione percentuale del 4% deve essere applicata in fattura dalla Società a Responsabilità Limitata Tra Avvocati.
La società è tenuta all’invio del modello 5ter con il quale versa il 4% del volume d’affari dichiarati ai fini dell’IVA al netto del contributo integrativo