Udienze civili da remoto: dubbi di costituzionalità sulla necessaria presenza del Giudice presso la sede dell’Ufficio Giudiziario

di Marco Pizzutelli

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Il Tribunale di Mantova in composizione monocratica, con ordinanza del 19 maggio 2020, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, 7° comma, lettera f), del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 così come successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. C, del D.L. n. 28/2020, per contrasto con gli artt. 3, 32, 77 e 97 della Costituzione, limitatamente all'inciso “con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e”.

La legittimità costituzionale della previsione dell'obbligo per il Giudice civile di essere fisicamente presente presso l'ufficio giudiziario, precludendogli la possibilità di celebrare l'udienza collegandosi dalla sua abitazione o da altro luogo in cui si trovi, viene contestata sia per disparità di trattamento con le altre magistrature (penale, amministrativa, contabile, tributaria), cui è espressamente consentito o, comunque, non è vietato il collegamento da remoto da un qualsiasi luogo, sia per irragionevolezza, sia perché espone la persona del Giudice ad inutili rischi sanitari (il Giudice a quo evidenzia di appartenere al distretto della Corte d'Appello di Brescia, in cui massima è stata la diffusione del Covid-19).

L'inciso “con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e” non era presente nel testo originario dell’art. 83, 7° comma lettera f), del D.L. n. 18/2020, né nella Legge di conversione n. 27/2020, ma vi è stato interpolato dal D.L. n. 28/2020. La relativa legge di conversione n. 70 del 26 giugno 2020, pubblicata in G.U. il 29 giugno 2020, nonostante la già sollevata questione di costituzionalità, non soltanto ha mantenuto tale previsione, ma addirittura l’ha rafforzata, precisando che “il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge”.

Il dubbio di legittimità costituzionale sollevato potrebbe mantenere la sua attualità, a dispetto del ripristino della celebrazione delle udienze secondo il c.p.c. (e dunque “in presenza”) sancita a far tempo dal 1° luglio 2020 dalla legge di conversione n. 70/2020, sia perché vengono fatti salvi i provvedimenti organizzativi di fissazione e programmazione delle udienze da remoto per il mese di luglio, sia perché  non è dato prevedere se in questa fase, soltanto “nominalmente post-emergenziale” ma ancora alquanto “fluida”, interverranno ulteriori provvedimenti legislativi che impongano o autorizzino le udienze civili da remoto.

Avv. Marco Pizzutelli – Delegato di Cassa Forense


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