Tribunale delle imprese: restyling all'italiana!
24/04/2012
Stampa la paginaLe già esistenti sezioni specializzate, rinominate Sezioni specializzate in materia di imprese, assumono, dunque, una competenza molto più vasta che investirà non soltanto le controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ma anche le vertenze che coinvolgeranno società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici e le società da queste controllate o che le controllano.
Al nuovo Tribunale, peraltro, viene attribuito tutto il contenzioso riguardante la violazione della normativa Antitrust nazionale ed europea.
In sostanza, le sezioni specializzate, fino ad oggi competenti in materia di proprietà industriale e intellettuale ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 168/03, saranno d’ora in avanti competenti anche in materia di impresa.
L’obiettivo (… la speranza) del Legislatore è quello di rendere più celere il contenzioso che coinvolge le imprese, di restituire fiato all’economia e di attirare nel nostro paese gli investimenti delle aziende straniere, altrimenti allontanati dalla lentezza della giustizia civile italiana.
Considerato un miracoloso toccasana, il Tribunale delle Imprese, con la sua specifica competenza e (pretesa) rapidità nel dirimere le controversie, intende rendere l'Italia il paradiso di tutti gli imprenditori.
A ben vedere, dietro lo sfarzoso nome di Tribunale delle Imprese, non si rinviene una vera e sostanziale soluzione al problema.
In realtà, non verrà istituito alcun nuovo Tribunale, e cioè un nuovo ufficio giudiziario specializzato dotato di mezzi e risorse opportune che si occuperà delle dispute dell’impresa o tra le imprese.
Si verificherà, invece, il semplice spostamento di migliaia di fascicoli giudiziari inerenti lo specifico contenzioso industriale-produttivo, dalla maggior parte dei tribunali italiani a grandi uffici giudiziari, ai quali, già per alcuni di essi, sono assegnate dal luglio 2003 le controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
Si tratta, semplicemente, di un cambio di etichetta!
Inspiegabilmente, inoltre, come si può facilmente intuire, il testo di legge non destina risorse organiche aggiuntive alle sezioni specializzate.
Di conseguenza, in tali condizioni, non solo nessuna speranza di accelerazioni, ma anzi forti probabilità di nuovi ritardi.
Quanto alla distribuzione territoriale, oltre alle precedenti sezioni specializzate per la proprietà industriale, l’art. 2 della l. 27/2012 prevede che le sezioni specializzate in materia di impresa debbano essere istituite in tutti i capoluoghi di regione, salvo che per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta per cui sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino.
In Lombardia, peraltro, in aggiunta alla sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Milano, viene istituita quella di Brescia, essendo tradizionalmente uno dei distretti con la maggiore incidenza di contenzioso in materia di diritto societario.
La nuova normativa, dunque, non raggiunge nessuno degli obiettivi che si propone ed anzi avrà l’effetto paradossale di ritardare la risposta giudiziaria di quei tribunali su cui sarà riversato il nuovo contenzioso e non solo.
Il testo normativo, in tal modo, a parere di chi scrive, non ottiene alcuno degli obiettivi che si propone ed anzi produrrà, sicuramente, l’effetto paradossale di rallentare la risposta giudiziaria di quei tribunali su cui piomberà il nuovo contenzioso.
Nondimeno, quello che balza subito agli occhi è che trattasi di un mero restyling delle già tanto proclamate sezioni specializzate, oggi pronte ad essere riciclate.
Non si dimenticherà che, allora come ora, le Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale di cui all’art. 1 del d.lgs. n° 168/2003, vennero istituite con l’unico scopo di andare incontro all’esigenze delle imprese e dell’economia.
Anche all’epoca il Legislatore scelse, senza predisporre nuove risorse, di attribuire ad una sezione ordinaria di Tribunale anche la funzione di Sezione Specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale.
Sostanzialmente, i giudici che svolgevano ruolo ordinario assumevano il ruolo di “giudici specializzati” quando erano chiamati a dirimere le controversie in materia di diritto industriale e di proprietà intellettuale, con l’idea che si potesse ottenere una giustizia più rapida per le controversie relative alle aziende.
Se in quell’occasione la riforma non raggiunse risultati sperati, bisognerà chiedersi se l’introduzione del Tribunale delle imprese con maggiori competenze possa giovare oggi alla rapidità della decisione delle controversie tale da incentivare gli investimenti delle società straniere.
E se la lentezza dei procedimenti è dovuta all’eccessivo carico di controversie gravanti sullo scarno organico degli uffici giudiziari, non si comprende come tale ostacolo possa essere superato da un maggiore utilizzo di sezioni speciali già operanti e per di più con un considerevole carico pendente o dalla creazione ex novo di sezioni speciali sprovviste delle benché minime dotazioni organiche.
Sebbene l’iniziativa sia lodevole (ben venga una seria e costruttiva riflessione sul sistema giudiziario), il Tribunale delle Imprese, con siffatte caratteristiche, è chiaramente per nulla risolutivo.
Del resto, è inverosimile che si possa rivoluzionare la giustizia con una semplice operazione “virtuale” cambiando il nome a qualcosa già esistente!
E che dire del consistente rincaro del contributo unificato? Un nuovo salasso per chi dovrà intraprendere un’azione giudiziaria che non snellirà certo il procedimento ma forse dissuaderà semplicemente dal proporre nuove controversie!
Con buona pace per la domanda di Giustizia.
Senza parlare dei risvolti di dubbia costituzionalità che la nuova normativa pone.
Roberto Di Francesco - Delegato di Cassa Forense