Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni
10/06/2020
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Dal 19 maggio sino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti riscossori delle entrate degli enti locali iscritti nell’apposito albo, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendi, salari, pensioni e altre indennita' assimilate.
Tale sospensione è stata introdotta dall’art. 152 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Durante tale periodo il c.d. “Decreto Rilancio” prevede la sospensione delle trattenute effettuate dal datore di lavoro / ente pensionistico per i pignoramenti presso terzi eseguiti dall'agente della riscossione.
Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore. Lo svincolo avviene anche in presenza di ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, anteriore a tale periodo.
Dal 1 settembre 2020 le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie.
Gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 restano in vigore e sono definitivamente acquisite; pertanto non sono rimborsabili le somme già versate all'agente della riscossione prima di tale data.
Avv. Giancarlo Renzetti - Delegato Cassa Forense per il Lazio