SIMMETRIA TRA DOMANDA DI MEDIAZIONE E GIUDIZIALE PER LA PROCEDIBILITÀ

di Pier Giorgio Avvisati

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Una recente sentenza del Tribunale di Cassino (19/9/2025) affronta il tema della necessaria simmetria tra i motivi esposti nella domanda di mediazione e quelli contenuti nell’atto di citazione, a pena di improcedibilità della domanda introduttiva.

La fattispecie aveva ad oggetto la impugnazione di una delibera assembleare condominiale  della quale veniva chiesta la nullità per una serie di vizi e irregolarità (quali la mancata verifica della regolare costituzione della riunione con omessa verbalizzazione  dell’intervento dell’istante, l’approvazione postuma dei compensi di un tecnico condominiale senza preventiva autorizzazione e senza il previo confronto tra i preventivi, l’inserimento in bilancio di un compenso straordinario di € 600,00 per l’amministratore senza preventiva delibera, l’inserimento in bilancio di una spesa per il danno su un bene in proprietà esclusiva, ma ritenuto di pertinenza condominiale, sulla base di una perizia tecnica di parte posta a carico del condominio senza previo incarico né discussione assembleare, la ripartizione dei costi basata su una presunta errata tabellazione millesimale).

A fronte della eccepita improcedibilità il Tribunale di Cassino rileva una asimmetria tra la richiesta mediazione obbligatoria stante la controversia di natura condominiale e i fatti su cui si fonda la causa.

Viene richiamata a questo proposito la previsione dell’art. 4 D.Lgs. 28/2010 comma 2, secondo il quale l’istanza, oltre all’organismo e alle parti, deve indicare “l’oggetto e le ragioni della pretesa”, riferimento dotato di indubbia vaghezza e che va secondo il Giudice riempito di specificità e, soprattutto, corrispondenza rispetto all’atto introduttivo del giudizio.

Nota il Tribunale che il contenuto della disposizione “ricalca quello dell’art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali con esclusione per i soli “elementi di diritto”; ecco perché “l’istanza di mediazione deve necessariamente avere il contenuto minimo indicato dalla predetta norma“ e ciò proprio  per consentire alla controparte, chiamata in mediazione, di conoscere le ragioni oggetto del futuro contenzioso con la possibilità di prendere posizione e di rendere attuabile “quell’effettivo consapevole avvicinamento tra le parti che solo può condurre ad una conciliazione”.

Nella vicenda trattata non risultavano indicate in mediazione tutte le circostanze di fatto poste a supporto della impugnativa della delibera e costituenti il nucleo essenziale del petitum, sia mediato sia immediato e della causa petendi.

Ne deriva che “tutti i motivi di doglianza espressi dall’attore circa la pretesa nullità della delibera dovevano essere indicati, seppur brevemente, nell’istanza di mediazione, cosa non avvenuta nel caso di specie”.

Conclusivamente, per il Giudice cassinate, non puo' ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità a seguito della “mancanza di simmetria tra l’istanza di mediazione e le circostanze di fatto poste a fondamento delle domande  attoree”.

Sul tema della impugnazione di delibera condominiale, si segnala per la coincidenza di approdo ermeneutico anche la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1218 dell’11/8/2025 secondo cui la domanda di mediazione, per consentire una reale possibilità di conciliazione e per adempiere correttamente alla condizione di procedibilità deve indicare la delibera impugnata, la richiesta se di nullità o annullabilità e i motivi o vizi posti a base della impugnazione.

Diversamente, osserva il Tribunale irpino, l’istanza risulta generica e la mediazione non potrebbe ritenersi validamente espletata con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale per asimmetria del petitum tra le due domande.

Si richiama nella sentenza sul punto Trib. Roma n. 3910 del 29/2/2024 ed anche Trib. Roma n. 259 dell’11/1/2022 che fa derivare quale conseguenza, analogicamente al Tribunale di Avellino, la decadenza dell’impugnazione ex art. 1137 c.c. conseguente all’improcedibilità della domanda.

Ecco allora che “tale effetto interruttivo … può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata (Trib. Civitavecchia n. 151 del 4/2/2022; Trib. Milano n. 1729 del 21/2/2019).

Si noti che non sarebbe perciò possibile sanare in questo caso specifico l’improcedibilità, non potendo il Giudice demandare un nuovo esperimento di mediazione in presenza di una istanza ed un procedimento di mediazione irregolarmente svolto e senza quindi l’eventualità di sanare la tardività dell’impugnazione prevista espressamente dall’art. 1137 c.c. e dall’art. 8 D.Lgs. 28/2010 e tempestivamente eccepita dalla parte (Trib. Roma n. 3910 del 29/2/2024).

In definitiva si impone la necessità di una attenta valutazione della necessaria simmetria e allineamento tra le due domande, quella di mediazione e quella giudiziale, proprio per non incorrere nella esiziale decadenza ricordata ai sensi dell’art.1137 c.c..

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