PNRR: PREVIDENZA E DEONTOLOGIA PER GLI AVVOCATI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di Leonardo Carbone

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Il decreto legge 6.11.2021 n.152 (in GU n.265 del 6.11.2021 (entrato in vigore il 7.11.2021),per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, all’art.31 prevede che al d.l. n.80/221, conv. in l. n.113/2021, all’art.1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti il comma 7-ter, che così statuisce:

Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per i professionisti assunti a tempo determinato,……. non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio”.

Il successivo art.7-quater,  statuisce che

i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e  al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all’iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza”.

La formulazione della riferita norma desta, però, perplessità sul piano applicativo e sistematico, attesi i riflessi previdenziali e deontologici, incidendo sul regime sia dell’iscrizione alla Cassa Forense che  delle incompatibilità con l’iscrizione all’albo disciplinata dall’art.18 della l.n.247 del 2012.

In ordine ai “riflessi “previdenziali” per l’avvocatura e per la Cassa Forense, si evidenzia che per l’avvocato l’iscrizione all’albo comporta ex lege l’iscrizione alla Cassa Forense, iscrizione che in base all’art.7- quater diventerebbe invece facoltativa, prevedendo una opzione alternativa all’iscrizione all’Inps per coloro che optano per l’iscrizione all’albo. Per evitare effetti dannosi sia per l’avvocato che per la Cassa Forense  era opportuno  confermare, invece, il mantenimento dell’iscrizione alla Cassa categoriale in via esclusiva.

Peraltro, l’avvocato cui è stato conferito l’incarico di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, non avrebbe interesse a cancellarsi dall’albo e dalla Cassa, con interruzione del rapporto previdenziale presso la Cassa, per iniziare un nuovo  rapporto assicurativo presso l’Inps con onere contributivo maggiore e prestazioni previdenziali meno generose.In ordine alla contribuzione previdenziale sugli emolumenti percepiti per il contratto a tempo determinato con la PA, nel caso di “permanenza” dell’iscrizione alla Cassa, è da ritenersi che destinataria della contribuzione è la Cassa Forense, attesa la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 8..5.2017 n.11161) e della Corte costituzionale (Corte cost. 12.11.1991 n.402),  “ferma” nel principio  per cui devono ritenersi redditi professionali tutti quelli derivanti da attività nelle quali il professionista mette comunque a frutto la propria “cultura” professionale, applicando a campi contigui a quello tipico le conoscenze che fanno parte di tale cultura.

In pratica, il concetto di attività (e quindi di reddito) professionale non può essere ristretto a quello identificato dall’originario statuto della professione, ma deve abbracciare tutti i campi contigui, restandone esclusi solo quei redditi che derivano da attività che con quella professionale “non hanno nulla in comune”.

E nel caso di specie non si può ignorare che, per il conferimento degli incarichi in questione, la norma individua tra i requisiti  “essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato”.

Aggiungasi che, per l’arruolamento dei professionisti in questione, l’art.7-bis del decreto legge statuisce che “Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) …”.  Stante tale premessa, è difficile sostenere che il compenso corrisposto per l’attività svolta sia estranea alla professione e quindi la sua assoggettabilità alla contribuzione dovuta alla Cassa Forense.

Per evitare inutile contenzioso, ma soprattutto per una maggiore tutela previdenziale del professionista,  sarebbe stato opportuno “precisare” l’equiparazione - ai fini previdenziali -  dei  compensi percepiti per  lo svolgimento delle attività all’interno della PA, al reddito professionale  soggetto a contribuzione presso la Cassa previdenziale categoriale.

Sempre ai fini previdenziali lascia perplessi poi la previsione – con una espressione generica  -  di una ricongiunzione gratuita dei periodi assicurativi (“è in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all’iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza”) ; e ciò in quanto “esistono” già nell’ordinamento previdenziale  strumenti “gratuiti”  (quali il cumulo o la totalizzazione) per la ricongiunzione presso un unico ente previdenziali dei periodi contributivi maturati presso enti diversi.

In ordine ai “riflessi deontologici” si evidenzia, per quanto riguarda la professione forense, che la  norma aggiunge all’art.19 della l. n. 247/2012  un’ulteriore eccezione alle norme sulla incompatibilità, prevedendo la compatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con gli incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR.

Vi è quindi un’ulteriore “estensione” della compatibilità del rapporto di lavoro con la PA e l’iscrizione all’albo professionale disciplinata dal menzionato art.19 l. n. 247/2012, compatibilità già prevista, peraltro, per l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione (cui si aggiungono i docenti e ricercatori universitari e gli avvocati degli enti pubblici, che devono essere iscritti nell’elenco speciale).

La citata previsione del d.l. n.152/2021   contrasta, però, con il regime di incompatibilità previsto dall’art.18 della l.n.247/2012, con  rischio di conflitto di interessi  soprattutto per alcune “posizioni” lavorative nell’ambito della PA, oltre che una attenuazione  del principio di indipendenza ed autonomia dell’avvocato, rischi che potrebbero essere “eliminati” applicando, per la fattispecie disciplinata dall’art.31 del d.l.  n.152/2021, la sospensione dall’esercizio della professione previsto  dall’art.20 l.n.247/2012.

Occorre evidenziare, altresì, che l’art. 6 del codice deontologico statuisce che

1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza della iscrizione all’albo. 2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.

E per gli incarichi di supporto all’attuazione del PNRR in base al d.l. n.152/2021 (art.31) non vi è alcuna incompatibilità con lo svolgimento della professione forense.  Da tale formulazione ne consegue che non vi è  necessità di “adeguare” il codice deontologico….ma all’art.19 della l.n.247/2012 occorre aggiungere un ulteriore comma, riferito agli avvocati assunti a tempo determinato dalla PA per l’attuazione del PNRR.    


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