PARTECIPAZIONE DEL GOT AL TRIBUNALE DEL RIESAME

di Federica Malvezzi

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Con sentenza n. 20202, emessa in data 16 aprile 2021, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Reggio Emilia, relativamente ad un sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo tribunale, in considerazione della composizione del collegio del riesame, di cui faceva parte un giudice onorario di pace.

Ai sensi, infatti, dell’art. 12 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 - che ha dettato una disciplina organica della magistratura onoraria, delineando uno statuto unico della stessa, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell'ufficio del giudice di pace - i giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'art. 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all'art. 11 e secondo le modalità di cui al medesimo articolo.

I provvedimenti di destinazione devono essere adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dal verificarsi della condizione di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) ovvero, relativamente alle condizioni di cui al predetto comma, lett. b), c) e d), dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Ai giudici onorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza.

La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non può far parte più di un giudice onorario di pace.

In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a).

Da tale disposizione appare evidente come il legislatore, nel porre un divieto assoluto, abbia voluto indicare una limitazione alla capacità del giudice onorario di pace allo svolgimento di tali funzioni collegiali.

Ciò emerge vieppiù dalla circostanza che nel disciplinare i casi di sostituzione di un membro del collegio e la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, l'art. 13 del decreto medesimo, consente l'inserimento in supplenza "sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 1", mentre non richiama l'art. 12, cosicchè il divieto posto a comporre i collegi penali individuato da tale ultima norma non può essere derogato con l'assegnazione in supplenza del giudice onorario di pace.

Ed ancora, ulteriore conferma della interpretazione de qua, si ricava dall'art. 30, comma 7 del medesimo decreto che, nel disciplinare il regime transitorio, così stabilisce: "Per i procedimenti di riesame di cui all'art. 324 c.p.p., il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi, non si applica se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto", segno evidente che per i casi futuri il divieto di cui all'art. 12 è operante e non ammette deroghe.

Ne consegue che qualora la notizia di reato pervenga alla procura della Repubblica in data successiva al 15.08.2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. 116/2017, a comporre il collegio del riesame non può essere un GOT.

Ne dà ulteriore conferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9076, emessa in data 6.03.2020, secondo la quale: “Il divieto di comporre i collegi del riesame (ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), da parte del giudice onorario di pace, non derogabile, introduce una limitazione alla capacità del giudice, ai sensi dell'art. 33 c.p.p. e determina un’ipotesi di nullità assoluta prevista dall'art. 179 c.p.p. Nè può ricondursi, in presenza di un esplicito divieto, l'assegnazione nel collegio del riesame del giudice onorario alle disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni che, a mente dell'art. 33 c.p.p., comma 2, non si considera attinente alla capacità del giudice.

In tale ambito ritiene, infatti, il Collegio che il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 12, introduca una previsione generale che individua un requisito di legittimazione del giudice onorario, che precede l'assegnazione dello stesso all'ufficio giudiziario e alle sezioni, e che l'espresso divieto, ivi contenuto, ne limita la capacità a comporre il collegio del riesame (e quello che giudica i reati indicati nell’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a).

Il mutato quadro normativo, con l'introduzione di una disciplina organica della magistratura onoraria (D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57) nelle parti nelle quali ha modificato l'assegnazione dei giudici onorari ed ha disciplinato l'assegnazione di questi nei collegi penali e civili, secondo quanto evidenziato, impedisce di richiamare il precedente indirizzo giurisprudenziale, assolutamente maggioritario, secondo cui la trattazione da parte di un giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43-bis, comma 3, lett. b), ossia in relazione a reati non previsti nell'art. 550 c.p.p., comma 1, non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (ex multis Sez. 4, n. 9323 del 14/12/2005, Iannaco, Rv. 233911 - 01), indirizzo interpretativo che si fondava sulla disposizione di cui all'art. 43 bis cit., che individuava le materie di competenza, ma non stabiliva alcun divieto di svolgimento di funzioni specifiche da parte del giudice onorario, come ora è stato espressamente previsto”.

Ne consegue che la partecipazione al collegio del riesame del GOT, in violazione dell’art. 12 D.Lgs. 116/2017, determina una nullità insanabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett a) e 179 c.p.p., per difetto di capacità del giudice, di cui all’art. 33 cpp. 


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