Mod. 5/2012 - un adempimento da non dimenticare

di Santi Geraci

Stampa la pagina

I soggetti obbligati all’invio del mod. 5 sono:

  • i praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nell'anno anteriore a quello di scadenza per l'invio del modello 5;
  • gli avvocati iscritti, anche per un solo giorno, all'albo nell'anno anteriore a quello di scadenza per l'invio del modello 5;
  • gli avvocati, di nazionalità italiana, che esercitano la professione all'estero e conservano l'iscrizione all'albo in Italia limitatamente alla parte di reddito e di volume di affari soggetta a tassazione in Italia;
  • gli avvocati, di nazionalità estera, iscritti nell'anno precedente a quello di scadenza per l'invio del modello 5, in un albo professionale in Italia, limitatamente alla parte di reddito e di volume di affari soggetta a tassazione in Italia;
  • i professori universitari che abbiano optato per il tempo definito e mantenuto l'iscrizione all'albo;
  • tutti gli iscritti alla Cassa (anche se per frazione di anno) nell’anno anteriore a quello di scadenza per l'invio del modello 5;
  • gli eredi di avvocati deceduti obbligati all'invio del modello 5.

Ormai tutti i colleghi Avvocati hanno preso contezza che il progetto di invio telematico della comunicazione obbligatoria (modello 5) - iniziato nell’anno 2008 mediante la previsione e la realizzazione dell’invio senza firma digitale - si è definitivamente concluso nell’anno 2011 con l’obbligo di invio telematico esteso a tutti i professionisti iscritti in un Albo.
Tutto ciò premesso si rammenta che, anche quest’anno, tutti i professionisti sopra elencati sono tenuti ad inviare, esclusivamente con modalità telematica, la comunicazione obbligatoria (mod. 5/2012) entro l’1 ottobre 2012 (quest’anno il 30 settembre è domenica e nonostante l’invio telematico sia possibile anche nei giorni festivi il CdA ha ritenuto, comunque, di spostare l’invio al giorno feriale successivo). La relativa procedura sarà disponibile nel sito della Cassa nella prima metà del mese di giugno.
Quest’anno vi è qualche piccola differenza rispetto al passato che è opportuno cominciare ad evidenziare.
Si rammenta, infatti, che in occasione della scadenza del modello per l’anno 2010 (mod. 5/2011) il Consiglio di Amministrazione decise di inoltrare a tutti i professionisti sopra specificati una lettera che, oltre a ricordare la date di scadenza per i pagamenti in autoliquidazione e di invio del modello telematico, assolvesse anche alla funzione di conoscenza delle novità in materia di contribuzione introdotte dalla riforma previdenziale.
Ebbene, per l’anno in corso, in luogo della lettera – la cui funzione è venuta meno e i cui costi ne sconsigliano l’utilizzo (nel 2011 costo di stampa e personalizzazione € 10.910,95 + IVA € 2.182,19 = € 13.093,14, costo di spedizione € 90.941,51, totale operazione € 104.034,65) il CdA ha deciso di inoltrare, a tutti gli iscritti, delle comunicazioni tramite posta elettronica e più precisamente la prima, nella forma di lettera, in occasione dell’attivazione della procedura web, entro la prima metà del mese di giugno, e le altre, nella forma di avvisi, in prossimità delle rispettive scadenze dei versamenti in autoliquidazione; conseguentemente la seconda e-mail sarà inoltrata alcuni giorni prima del 31 luglio 2012, la terza alcuni giorni prima del 30 settembre 2012, e la quarta alcuni giorni prima del 31 dicembre 2012, data di scadenza della seconda rata.


Inoltre, quest’anno, in sede di compilazione del mod. 5 sarà richiesto di comunicare l’indirizzo PEC, ormai obbligatorio per tutti i professionisti.
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.
Il mancato inserimento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonostante non impedirà il completamento e la trasmissione del mod. 5 telematico, obbligherà, però, il professionista a darne successiva comunicazione alla Cassa.
Infine, anche quest’anno al professionista sarà richiesto, in sede di compilazione ed invio del mod. 5, di aderire o meno al contributo soggettivo modulare volontario. Si ricorda che detto contributo è lasciato alla libera scelta del professionista, entro un limite minimo e massimo compreso tra l’1% ed il 9% del reddito netto professionale e, comunque, non oltre il c.d. tetto reddituale.
Ebbene, effettuata l’opzione in termini di adesione, in sede di compilazione del mod. 5 e scelta la percentuale di versamento (1% - 9%), tale percentuale scelta può essere modificata in sede di versamento, che avverrà sempre entro il 31 dicembre, sia in diminuzione, fino ad essere completamente annullata, sia in aumento.
Evidentemente laddove si scegliesse di non aderire al contributo soggettivo modulare volontario, tale scelta non è più revocabile.
Da ultimo. Si ricorda che il mancato invio del mod. 5 costituisce omissione dichiarativa, sanzionabile, ed il mancato versamento dei contributi in autoliquidazione costituisce omissione contributiva, anch’essa sanzionabile. Quindi attenzione alla compilazione, alle scadenze ed ai versamenti.

Santi G. Geraci - Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense

Altri in AVVOCATURA