LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE

di Rocco Lombardo - Laura Massaro

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Remissione in termini per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio, gravidanza, assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia.

Nella seduta del 18 settembre 2024 il Senato ha approvato il Disegno di Legge n.729 che apporta alcune novità alla disciplina del legittimo impedimento del difensore, sia in ambito civile che penale, e rappresenta un importante passo avanti per l’Avvocatura e per la tutela della professione legale.

Il disegno di legge è stato proposto e presentato dalla Senatrice Erika Stefani, - Segretaria della Presidenza del Senato e Capogruppo in Commissione Giustizia – e mira essenzialmente ad introdurre nuove norme in materia di legittimo impedimento per gli Avvocati e per le Avvocate:

  • nel processo civile colmando un assoluto vuoto normativo, ed introducendo appunto la previsione per il difensore di venire rimesso in termini e/o di rinvio dell’udienza, quando dimostri, con idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato;

  • nel processo penale introducendo nuove norme nei casi in cui il difensore è impossibilitato ad essere presente in udienza per legittimo impedimento “proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute”.

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire che nessun Avvocato e nessuna Avvocata debbano affrontare situazioni di “stress o preoccupazione”, che possano compromettere la qualità della difesa offerta ai propri clienti, ovvero la possibilità di svolgere il proprio lavoro senza subire ingiusti condizionamenti, ad esempio, la mancanza della necessaria lucidità sapendo di avere un figlio in ospedale, in una situazione di particolare criticità e stress emotivo, ovvero per fronteggiare situazioni emergenziali per un familiare disabile, anziano o affetto da grave patologia.

Le novità più rilevanti, come detto, riguardano il processo civile, nel quale l’istituto viene introdotto per la prima volta; all’art.153 codice di procedura civile viene infatti aggiunto il seguente comma: “il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa ad egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento del Giudice o, prima della costituzione delle parti, dal Presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto”.

La Senatrice Erika Stefani ha avuto modo di sottolineare che benché sia un disegno di legge costituito da pochi articoli, rappresenti un passo in avanti fondamentale per un giusto processo e per raggiungere livelli di maggiore riconoscimento delle pari opportunità, costituendo un importante traguardo per la tutela dei diritti degli Avvocati e delle Avvocate, migliorando le condizioni di lavoro e garantendo una maggiore equità nel sistema giudiziario.

Sinteticamente il Ddl si compone di 3 articoli:

  • prevede la remissione in termini per il difensore in caso di impedimenti non imputabili, come malattie improvvise o esigenze familiari, escludendo il mandato congiunto, con provvedimento dal Giudice o, prima della costituzione delle parti, dal Presidente del Tribunale.
  • introduce la possibilità di ottenere dal giudice il rinvio dell’udienza, per assenze giustificate dovute a cause di forza maggiore, comprovate da certificazione (caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio, ma anche particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare)
  • amplia l’istituto del legittimo impedimento nel processo penale, includendo anche le ragioni di salute di figli o familiari del difensore stesso come cause giustificative per l’assenza.

Il DdL, che ora passa all’esame della Camera dei Deputati, è stato accolto con grande favore da parte dell’Avvocatura, che ha offerto un contributo significativo all’elaborazione del testo normativo ed ha avuto diffusamente modo di sottolinearne l’importanza per l’intera categoria, monitorandone il percorso legislativo con la consapevolezza che tale norma rappresenti un segnale positivo per il futuro della Giustizia nel nostro Paese e consentirà agli Avvocati ed alle Avvocate di esercitare il loro ruolo con maggiore tranquillità e professionalità, senza compromettere i diritti degli assistiti e migliorando l’efficienza del sistema giudiziario rendendolo più umano e comprensivo.

Possiamo tranquillamente affermare che un importante e decisivo passo è stato compiuto, un principio di “civiltà giuridica” che ha dimostrato come l’interlocuzione e la collaborazione con l’Avvocatura possa portare a risultati importanti, financo in termini di “diritto positivo” intercettando le esigenze della categoria e facendo tesoro di alcuni spunti di riflessione rivenienti dalle mozioni congressuali presentate al XXXV Congresso Nazionale Forense, dalla cui rilettura e rielaborazione si è affermata, in un ambito di comune sensibilità con l’Avvocata Erika Stefani, l’esigenza di colmare un vuoto normativo non più tollerabile e, soprattutto, non più al passo con le sempre maggiori evidenze giuridiche verso i temi delle pari opportunità, delle diseguaglianze e delle discriminazioni.

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