La rappresentanza dei contribuenti nel processo tributario: serve ancora l’avvocato?

di Leonardo Carbone

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E’ passata inosservata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n.233 del 4.10.2019) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze  5.8.2019 n.106 che detta le regole per l’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. 

In particolare tale decreto  detta le regole per la rappresentanza dei contribuenti nel processo tributario, disciplina finora contenuta nell’art.63 del dpr n.600/73 ed art.12 d.lgs. n.546/92.

E’ un decreto che non doveva “sfuggire” all’Avvocatura e soprattutto alle associazioni forensi, in quanto le disposizioni contenute in tale decreto costituiscono un ulteriore “colpo” per l’avvocatura,  estendendo ulteriormente la platea dei potenziali difensori innanzi alle Commissioni tributarie. 

Infatti il decreto n.106 del 2019 – che entrerà in vigore  il 1 aprile 2020 -  prevede che i CAF (Centri di assistenza fiscale) e le relative società di servizi non dovranno più necessariamente affidare la difesa dei propri assistiti  ad avvocati (o dottori commercialisti), ma potranno avvalersi di propri dipendenti, in possesso di diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza o in Economia e Commercio ed equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale.

L’attribuzione dello ius postulandi nel processo tributario ai dipendenti dei CAF, limitatamente agli assistiti  dal proprio CAF, nell’ambito di controversie scaturite da adempimenti per i quali il CAF ha prestato la propria assistenza  – e cioè a soggetti non avvocati e non iscritti in un albo professionale -   si “aggiunge” alla eterogenea compagine di non professionisti legittimati a difendere il contribuente innanzi alle Commissioni tributarie.  

Lo ius postulandi innanzi alle Commissioni tributarie  peraltro, era già stato esteso ad altri numerosi  soggetti, come ad esempio:

  • professionisti con abilitazione per materia: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari;
  • non professionisti abilitati al diritto (lettere e)  f) g) art.12 d.lgs. n.546/1992) e cioè: periti ed esperti tributari, già iscritti, al 30.9.1993, negli elenchi tenuti dalle camere di commercio; funzionari delle associazioni di categoria, iscritti al 15.1.1993, negli appositi elenchi tenuti dalle intendenze di finanza; dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Cnel e quelle delle imprese, limitatamente alle controversie nelle quali sono rispettivamente parti gli associati o le imprese;
  • soggetti non professionisti  abilitati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art.63 dpr n.600/1973 e cioè gli ex dipendenti dell’Amministrazione Finanziaria.  

L’estensione dello ius postulandi per la difesa dei cittadini innanzi alle Commissioni tributarie ad una platea così numerosa di soggetti iscritti e non iscritti agli albi professionali, non sempre dotati di specifica capacità tecnica, certamente non è garanzia di una effettiva difesa del contribuente e del buon funzionamento della giustizia tributaria.

L’estensione dello ius postulandi a soggetti innanzi riferiti,  non iscritti – né iscrivibili – nell’albo professionale,  si “aggiunge” ad altre estensioni di ius postulandi già operate dal legislatore, in particolare per la rappresentanza giudiziale innanzi al giudice ordinario della Pubblica Amministrazione da parte dei propri funzionari.

 La progressiva “sottrazione”  dello ius postulandi  agli avvocati, costringe l’avvocato (e non solo), ad  una domanda: “SERVE ANCORA L’AVVOCATO”?.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista

 


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