La mediazione ai tempi del COVID

di Elisabetta Lucidi

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L’inevitabile rallentamento dell’attività giurisdizionale, dovuta all’esigenza di tutela e salvaguardia della salute pubblica, sta portando gli operatori del diritto a ripensare e rivalutare nell'ambito civile gli istituti di ADR ed in primo luogo la mediazione e la negoziazione.

Il  28 marzo il “Tavolo Tecnico del Ministero della Giustizia sulle Procedure Stragiudiziali in ambito civile e commerciale” ha redatto un “Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione”  - sottoscritto da professori universitari, magistrati, CNF e OCF -   per la ricerca di una soluzione condivisa dei conflitti.

Obiettivo  ambizioso, tenuto conto dell’accoglienza riservata alla mediazione, all'entrata in vigore del D. Lgs. 28/10 ed allo scarso utilizzo della negoziazione assistita, introdotta con la L. 162/2014

C’è ancora molta ostilità, addirittura pregiudizio, nei confronti di queste procedure, ritenute – a torto – un “minus” rispetto al processo civile.

Il necessario distanziamento sociale che perdurerà, la normativa emergenziale – che spinge sull'utilizzo delle videoconferenze, per le quali i Tribunali italiani non sono ancora pronti, e che cagionerà inevitabili rinvii nelle trattazione dei giudizi  –  può costituire un’opportunità per negoziazione e mediazione.

La conversione in legge del decreto c.d. “Cura Italia” ha  stabilizzato, rendendola fruibile anche per il futuro, l’opzione per lo svolgimento in via telematica degli incontri di mediazione, ove tutte le parti prestino il loro consenso. 

Agli avvocati sono state riconosciute in questo ambito nuove competenze, come il potere di autenticare la sottoscrizione della firma, sui verbali della mediazione, apposta dal cliente da remoto.

Nell'ultimo mese abbiamo assistito ad un fiorire di webinar sulle tematiche della negoziazione, del dialogo strategico, della comunicazione efficace che, sfruttando proprio lo strumento della videoconferenza, ha consentito un confronto diffuso (con la partecipazione, talvolta, di oltre 500 utenti) su questi temi.

Da un lato, quindi, si è preso confidenza con questa tecnologia, dall’altro abbiamo avuto l’opportunità di approcciare nuove tecniche e strumenti.

In altre parole, si è creata l’occasione per iniziare a creare un sostrato culturale sulla cui sedimentazione e sperimentazione possono davvero svilupparsi gli istituti alternativi al giudizio, anche a quello arbitrale.

Non rimane che verificare se queste tecniche, ora approfondite e meglio introitate, possano effettivamente reggere al loro utilizzo “a distanza”, su stanze virtuali, come ci sollecita a fare la normativa emergenziale.

La formazione del mediatore è normalmente basata sull'acquisto di abilità (c.d. soft skills) che, per il loro proficuo utilizzo, presuppongono la compresenza degli utenti: mi riferisco alla lettura del linguaggio del corpo, al contatto fisico, all'empatia.

Queste stesse tecniche possono essere utilizzate o, meglio, posso essere efficaci anche quando si cambi il setting della mediazione, oppure occorre acquisire differenti ed ulteriori competenze per favorire la ripresa di un dialogo tra le parti e, in ultima analisi, l’auspicato raggiungimento di un accordo?

Le  Camere di Conciliazione private,  già prevedevano nei loro regolamenti la facoltà per l’utente di optare per il servizio di mediazione on line.

Quelli che a prima vista appaiono ostacoli al recupero di un dialogo efficace tra le parti, si possano rivelare, in realtà, come veri e propri punti di forza per un mediatore abile e preparato:

la distanza fisica tra le parti in mediazione, infatti, può risultare emotivamente meno gravosa per l’una o per entrambe (e pensiamo alle controversie in atto tra prossimi congiunti), predisponendole quindi ad un ascolto più sereno ed ad una partecipazione consapevole alle singole sessioni, anche quelle congiunte.

D’altro canto, però, il Mediatore dovrà coinvolgere efficacemente sia le parti che i loro avvocati: dovrà aver cura di mantenere saldo il contatto emotivo con loro, offrendo restituzioni più serrate dei contenuti espressi e negoziati, curando la chiarezza dell’esposizione ed utilizzando strategicamente le sessioni separate, con un accorto utilizzo anche della piattaforma virtuale evitando anche, ad esempio, di iniziare una sessione separata senza aver escluso le altre parti dalla stanza virtuale al momento utilizzata.

Senza dimenticare l’agio di evitare spostamenti per raggiungere la sede dell’organismo di mediazione, con notevole risparmio di tempo ed una, conseguente, maggiore libertà nella fissazione delle sessioni, che non deve più soggiacere, ad esempio, alla disponibilità “fisica” di una stanza.

In conclusione, ciò che si richiede a tutti i soggetti che saranno coinvolti in un procedimento di mediazione, è una certa flessibilità e disponibilità a sperimentarsi con la tecnologia, che il Covid-19 ci ha costretto ad implementare.

 

Avv. Elisabetta Lucidi - Foro di Ascoli Piceno




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