La liquidazione delle spese processuali per gratuito patrocinio nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione

di Leonardo Carbone

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La questione se, nel giudizio di legittimità, la competenza a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ai sensi dell’art.541 cod.proc.pen., ed alla emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese a beneficio del difensore della predetta parte civile, ai sensi dell’art.83, comma 2, dPR n.115/2002, spetti alla Corte di Cassazione ovvero al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, è stata risolta dalla Corte di Cassazione a sezioni unite  con la sentenza 12.2.2020 n. 5464.

Con la citata sentenza n.5464/2020 le sezioni unite hanno risolto la questione con l’affermazione dei seguente principio di diritto:

”Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell’art. 541 cod.proc.pen., alla condanna generica  dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato  la liquidazione di tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del DPR n.115/2002”.

E ciò stante la formulazione letterale dell’art.83, comma 2, del dPR n.115/2002, norma che statuisce che

“La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”.

La Corte di Cassazione, per la fattispecie riferita, deve quindi pronunciare una condanna  al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile che non sia determinata nel quantum, alla quale segue, da parte del giudice  del rinvio o del giudice che ha pronunciato  la sentenza passata in giudicato, il decreto di liquidazione (nel quantum) dell’onorario e delle spese spettanti al difensore della parte civile.

E’ possibile quindi che il giudice di legittimità pronunci una condanna nell’an, affermando il diritto della parte civile a vedersi ristorate le spese processuali, venendo il quantum determinato solo in seguito e tenuto conto della liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore. 

Le sezioni unite con la citata sentenza confermano e consolidano, quindi, l’indirizzo giurisprudenziale  che esclude la competenza della Corte di Cassazione a provvedere alla liquidazione ai sensi della’art.83, comma 2, dPR n.115/2002. La sentenza 5464/2020 ha uniformato la disciplina del penale a quella civile, dove è unanime la giurisprudenza di legittimità nell'escludere la competenza della Corte di Cassazione a provvedere alla liquidazione ai sensi dell’art.83, comma 2, dPR 115/2002, tanto nel caso di esito infausto della  lite che di compensazione delle spese, che nel caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista 

 

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