La difesa d'ufficio

di Davide Calabrò

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Nella relazione dell’onorevole Saponara durante la seduta della camera dei Deputati del 18-12-00, allorquando si discuteva del disegno di legge che poi è confluito nella legge 160 del 2001, è riportato " […] il difensore d’ufficio deve essere come quello di fiducia e deve avere la sua stessa dignità; per assurdo, egli deve essere migliore dell’avvocato di fiducia". L’istituto va, quindi, considerato vanto di civiltà giuridica di uno stato democratico, che garantisce, fin dal suo sorgere, la difesa tecnica alla persona indagata. Il nostro codice di procedura penale (art. 97) prevede che in tutte le ipotesi nelle quali l’imputato deve essere assistito da un difensore e non provveda alla sua nomina, gli venga nominato un difensore d’ufficio, che ovviamente cessa dalla sua attività non appena l’imputato provveda a nominarne uno di fiducia. Purtroppo si tratta di un istituto con luci ed ombre, dovute da un lato alle difficoltà cui va incontro il difensore di ufficio in tutti quei casi nei quali non può interloquire con il cliente, dall’altro alla svalutazione della difesa d’ufficio per prassi giudiziaria. La disciplina della difesa d’ufficio ha subìto e continua a subire cambiamenti, in linea con la volontà di rendere effettiva l’equiparazione tra la difesa d’ufficio e la difesa di fiducia. In particolare il legislatore ha cercato di equiparare le due figure in primo luogo garantendo alta professionalità del difensore d’ufficio, il quale viene iscritto in determinati elenchi, da cui poi la Polizia Giudiziaria o l’autorità giudiziaria attinge solo ove presenti determinati requisiti. È previsto, inoltre, che il difensore d’ufficio debba essere adeguatamente retribuito. Sulla sentita necessità di rendere effettiva l’equiparazione tra la difesa d’ufficio e la difesa di fiducia il legislatore, in conseguenza del dettato dell’Art. 16 della L. n. 241/12 (Legge di disciplina dell’Ordinamento Forense) ha conferito la delega al Governo per il riordino della disciplina dell'istituto della difesa d'ufficio, indicando come principi e criteri direttivi «la stabilità e la competenza della difesa tecnica». Il Governo ha esercitato la delega ad esso conferita, adottando il D. Lgs.vo n. n. 6/15, entrato in vigore il 22-02-15, nel quale è stabilito:

  1. che vi sia un unico elenco nazionale dei difensori d’Ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense il quale, con cadenza trimestrale ed in ordine alfabetico degli iscritti, deve predisporre ed ad aggiornare lo elenco degli Avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio;
  2. che criteri, alternativi tra di loro, per potere essere inseriti nell’elenco sono:
    • la partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale organizzato dal COA circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
    • l’iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
    • il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale,secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  3. che la domanda di inserimento nell’elenco vada presentata al COA circondariale di appartenenza, il quale provvede alla trasmissione degli atti, con proprio parere, al CNF.
  4. che il professionista che chiede di rimanere iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio deve, obbligatoriamente:
    • documentare non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento;
    • documentare l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio;
    • presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al COA circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio Nazionale Forense.
  5. che l’omessa presentazione della documentazione determina l’automatica cancellazione d'ufficio dallo elenco nazionale.

Considerata l’entrata in vigore della detta normativa di “ riordino delle difese d’ufficio” il CNF si è attivato costituendo un apposita commissione interna la quale, a fini organizzativi interni e sia per garantire chiarezza, trasparenza e omogeneità sul territorio nei vari adempimenti, dopo una doverosa interlocuzione con l’Unione delle Camere Penali, ha provveduto;

  1. a licenziare un "Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio" nel quale sono riassunti i "Criteri generali per la nomina dei Difensori d'Ufficio", le modalità di trasmissione delle domande di inserimento e dell’allegato pa rere da parte dei Consigli degli Ordini circondariali nonché la determinazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio;
  2. ad attivare una piattaforma telematica dove i Singoli COA debbono inserire le domande degli iscritti che vogliano essere inseriti e/o rimanere nell’elenco dei difensori di’ufficio;
  3. a licenziare Linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regola= mentari in materia di difesa di ufficio a mente delle quali la domanda di inserimento nell’elenco unico nazio nale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al cui albo l’avvocato è iscritto, tramite la piattaforma dedicata unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti di cui all’art. 29 comma 1 bis disp. att. al cpp, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00.

Riepilogando in sintesi la disciplina della materia delle difese di Ufficio la stessa è così strutturata:

  1. l’Avvocato che voglia essere inserito nell’elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio deve presentare domanda al proprio COA di appartenenza dimostrando o la partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale (di almeno 90 ore) organizzato dal COA o dalla Camera Penale; e con superamento di esame finale ovvero l’iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione. Allo stato, stante la mancata pubblicazione del relativo regolamento, non è applicabile la previsione per gli Avvocati Specialisti.
  2. ) Il COA di appartenenza valuta la documentazione ricevuta, esprime il proprio parere, e trasmette il tutto, mediante la piattaforma informatica predisposta, al Consiglio Nazionale Forense il quale provvede all’inserimento e/o al rigetto della Domanda ( Avverso la decisione di rigetto della domanda e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199/71,)
  3. il professionista che chieda di rimanere nell’elenco, entro il 31 Dicembre di ogni anno, deve documentare al proprio COA di appartenenza, anche a mezzo di autocertificazione emessa ai sensi degli Artt. 46 e 47 della DPR n. 445/00 sia di non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento; sia l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno 10 udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio e sia infine che sia in regola con gli obblighi di formazione continua previsti dalla L. n. 2747/12.

Il COA di appartenenza valutata la documentazione depositata, esprime il proprio parere, e trasmette il tutto (mediante la piattaforma informatica predisposta) al Consiglio Nazionale Forense.

Avv. Davide Calabrò - Consigliere Nazionale Forense

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