La consulenza tecnica in mediazione è riservata salvo diverso accordo

di Manuela Zanussi

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Il Tribunale di Padova con la sentenza n. 1143 in data 21.7.2025 Dott.ssa Longhi conferma l’irrilevanza (dunque l’inutilizzabilità -ndr-) della perizia redatta nel corso di una procedura di mediazione, atteso che le parti non avevano dato assenso a poterla depositare in giudizio.

Non rilevante è stata correttamente considerata la CTM, ciononostante allegata in causa, in quanto non vi era stato in mediazione un accordo tra le parti in per la sua successiva produzione. Dispone l’art. 8 comma 7 del D.lgs. 28/2010: “Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. (..) Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile”.

Il procedimento di mediazione è infatti prevalentemente improntato come suo massimo valore alla riservatezza.

Va quindi sempre in via principale applicato l’art. 9 del decreto legislativo, che prevede un serrato obbligo di riservatezza sia in capo a chi presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo di mediazione (mediatore, segreteria, tirocinanti), ma anche a ogni altro partecipante al procedimento “in relazione alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite” durante lo stesso, compreso dunque il consulente tecnico in mediazione. Si aggiunga che a parere della scrivente sono coperti parimenti da questo generale obbligo di riservatezza anche i consulenti di parte, i delegati ai singoli incontri, i sostituti dei legali delle parti e i praticanti, insomma tutti coloro che siedono al tavolo.

Si condivide dunque la profonda attenzione prestata dal Giudice della città della Cappella degli Scrovegni alla segretezza della procedura di mediazione. Qualora infatti nel corso della mediazione le parti decidano di dar corso a una perizia tecnica, la relazione dell’esperto è generalmente non producibile né utilizzabile nel successivo giudizio di merito, salvo un esplicito accordo tra esse al momento della nomina dell’esperto. Il dovere di riservatezza governa, informa e prevale -in mancanza di deroghe espresse- l’istituto della mediazione.

Il Tribunale di Padova nella sentenza n. 1143/2025 affrontava un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, in una controversia monitoria iniziata da un’impresa appaltatrice per il pagamento del saldo di alcuni lavori di ristrutturazione. L’intimato si opponeva al decreto ingiuntivo, sollevando eccezioni di inadempimento, lamentando la mancata esecuzione della pavimentazione esterna e chiedendo il risarcimento danni.

Il Tribunale patavino escludeva ogni rilevanza (dunque utilizzabilità) in giudizio della perizia tecnica (CTM) redatta durante la mediazione.

L’impresa appaltatrice non aveva potuto giovarsi in corso di causa del valore di prova atipica che avrebbe avuto la perizia svolta in mediazione (CTM) per dimostrare l’esatto adempimento delle opere contestate. In mancanza di altri mezzi di prova offerti, il Tribunale riteneva vieppiù irrilevante la questione dell’utilizzabilità o meno della perizia in mediazione.

Veniva quindi ritenuto dal Giudice della città dei tre “senza” (un Prato senza erba, un Santo senza nome e un Caffè senza porte) che la perizia redatta in mediazione non avrebbe potuto assurgere a mezzo di prova, ritenendola dunque di fatto irrilevante, in quanto introdotta in giudizio in violazione di una norma quale quella dell’art. 9 del D.Lgs. sulla segretezza in mediazione.

Il grande vantaggio di svolgere una consulenza in mediazione potendo scegliere l’esperto e avendo certezza di tempi e dei costi preventivati all’atto della nomina, va sempre sapientemente ponderata dai legali che assistono parti in mediazione, con l’attenzione alla scelta di dar corso a una CTM, oculatamente verbalizzando all’atto della nomina dell’esperto la producibilità (o meno) nel successivo giudizio.

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