LA COMPETENZA TERRITORIALE IN MEDIAZIONE: NON SOLO UN PROFILO PROCESSUALE

di Tiziana Rosania

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La competenza territoriale nei procedimenti di mediazione è stata introdotta con la legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del d.l. n. 69/2013 (cd. decreto del fare), con cui il legislatore ha ripristinato l’obbligatorietà dell’istituto della mediazione civile, dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 24 ottobre 2012.

L’integrazione normativa si è resa necessaria in quanto il d. lgs. n. 28/2010, nella sua prima stesura, non conteneva alcun vincolo sulla competenza territoriale e, prima della novella del 2013, nel silenzio della legge era possibile depositare la domanda di mediazione presso qualunque organismo di mediazione presente sul territorio nazionale, creando difficoltà di partecipazione alle parti chiamate.

La libertà di scelta infatti, se da un lato consentiva di optare senza limitazioni territoriali per un organismo ritenuto più professionale di altri, dall’altro facilitava distorsioni applicative permettendo alla parte istante di iscrivere la domanda di mediazione nelle sedi più disparate della penisola, con la conseguenza di rendere disagevole, se non addirittura di ostacolare, l’adesione della parte invitata (cfr. Trib. Catanzaro n. 1973/2024) e al contempo di assolvere la condizione di procedibilità senza di fatto aver svolto di fatto o favorito alcun tentativo effettivo di mediazione.

La mancanza di vincolo normativo per la competenza territoriale poteva quindi facilitare - e di fatto accadeva - un (ab)uso della mediazione contrario allo spirito collaborativo, essenziale per l’istituto, mediante strumentali depositi di istanze di mediazione in fori lontani dalla naturale competenza territoriale della lite.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione obbligatoria non può derogare alle relative regole processuali stabilite dal codice di procedura civile (art. 18 e seguenti), dovendo essere individuato prima il foro giudiziale secondo le ordinarie regole di competenza e solo di riflesso l'organismo conciliativo competente (Cass. ord. n. 17480/2015).

La normativa vigente post Cartabia ha cesellato i criteri sulla competenza territoriale dell’organismo, prevedendo all’art. 4 del d.lgs. n. 28/2010 che La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.

La violazione della competenza territoriale costituisce dunque un rilievo anzitutto tecnico-processuale perché determina una eccezione in rito ma, ad una attenta lettura, può rivelarsi anche un indicatore di condotte integranti violazioni dei doveri di correttezza, buona fede e lealtà delle parti e dei loro avvocati, tanto in fase di avvio del procedimento quanto in corso di giudizio.

La materia va correlata anche con la possibilità di svolgimento telematico della mediazione, prevista genericamente fin dall’originario art. 3 del d.lgs. n. 28/2010 e ora disciplinata con specificità agli artt. 8 bis e 8 ter, perché l’uso della mediazione online non è ammesso per aggirare strumentalmente la competenza territoriale (ex pluris Tribunale Grosseto n. 458/2025).

La circolare ministeriale del 27.11.2013 aveva chiarito che la competenza territoriale si intende rispettata se la mediazione viene esperita dinanzi ad un organismo che abbia sede principale o secondaria in uno dei comuni compresi nel circondario del Tribunale territorialmente competente per la controversia che si intende proporre, regolarmente comunicata al ministero.

In linea con l’art. 7 comma 1 lett. c) dell’abrogato d.m. n. 180/2010 secondo cui il regolamento dell’organismo poteva consentire, previo accordo anche per singoli affari di mediazione, di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi, attualmente l’art. 6 comma 1 lett. t) del vigente d.m. n. 150/2023 dispone che, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, l’organismo richiedente l’iscrizione nel registro di attestare ha l’obbligo di trasmettere immediatamente copia dell’accordo al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente data, oggetto e durata dell’accordo sul proprio sito web.

Pertanto, per non incorrere in vizi di procedibilità, la parte istante - e per essa l’avvocato - deve aver cura di depositare la domanda di mediazione presso un organismo che abbia sedi, anche secondarie, autorizzate dal ministero nel circondario del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia, mentre per altro verso la parte invitata è tenuta a sollevare tempestivamente l’eventuale eccezione di incompetenza.

In caso contrario, la condotta negligente della parte istante o reticente della parte invitata, possono anche integrare una violazione dei principi di buona fede e lealtà; ad esempio, si configurerebbe come tale una eccezione di incompetenza sollevata tardivamente solo in sede giudiziale e non anche tempestivamente nel procedimento di mediazione.

L’organismo procedente invece ha una responsabilità circoscritta solo all’obbligo di trasparenza e chiarezza sulla sede principale o secondaria comunicate al ministero (Trib. Trento n. 692/2019).

Riguardo a tal ultimo profilo va richiamato l'approdo di legittimità secondo cui "in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, quanto più le conseguenze della condotta altrui sono suscettibili di essere previste e superate attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del suo comportamento imprudente nella produzione del danno, fino al punto di interrompere il nesso eziologico tra condotta e danno quando lo stesso comportamento sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"( Cass. ord. n. 2483/18).

Copiosa giurisprudenza si è espressa sulla necessità di eccepire tempestivamente l’incompetenza territoriale dell’organismo adito (Trib. Avezzano n. 148/2025; Trib. Lodi n. 23/2025).

La tardività della eccezione, come detto, potrebbe configurare anche una violazione del dovere di lealtà, sancito altresì all’art. 8 comma 6 d. lgs. n. 28/2010 ed essere censurata in sede processuale e disciplinare perché volta ad invalidare capziosamente la domanda avversaria.

A tal proposito la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 388/2025 ha confermato la decisione con cui il tribunale aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente in prima cure (e appellante in sede di gravame), chiarendo che l’omessa contestazione di incompetenza territoriale dell’organismo procedente da parte del soggetto invitato in mediazione comporta implicito accordo alla deroga della regola generale (ex multis Trib. Torre Annunziata n. 1504/2023). La fattispecie sottoposta al gravame peraltro, a parere di chi scrive, era al limite disciplinare perché riguardava un procedimento di mediazione incardinato, paradossalmente, proprio dalla parte opponente/appellante presso un organismo asseritamente incompetente, di cui poi la stessa parte promotrice ebbe a dolersi.

Diversa lettura viene data alla mancata comparizione della parte invitata che, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, non può intendersi come accettazione della deroga alla competenza territoriale (Trib. Avezzano n. 148/2025).

Ulteriore questione potrebbe derivare dal deposito plurimo di domande relative alla medesima controversia, qualora la domanda di mediazione sia depositata presso organismi diversi: ipotesi in cui la competenza si radica in capo all’organismo che riceve per primo il deposito della domanda (art. 4 del d.lgs. n. 28/2010).

Su tale criterio costitutivo la prassi sollecita una riflessione poiché, in caso di deposito cartaceo della domanda (sempre possibile), esso non assicura reale certezza della data dello stesso, diversamente dall’invio dell’istanza a mezzo pec.

La disciplina previgente al 2013 incardinava invece la competenza dell’organismo in base ad un parametro più oggettivo e meno esposto a speculazioni perché individuava il tempo della domanda - e quindi il momento costitutivo della competenza - avendo riguardo alla data della ricezione della comunicazione, oggettiva perché eseguita con pec o raccomandata a/r.

Dall’analisi sistematica delle norme e delle situazioni esaminate discende che, se la mediazione è uno spazio di dialogo e di cooperazione basato anzitutto sulla fiducia, una condotta strumentale assunta in ordine alla competenza contrasta con il reale scopo dell’istituto e rende il procedimento di mediazione un mero adempimento formale di ‘procedibilità’, incompatibile con la effettiva volontà di ricercare una soluzione conciliativa (https://www.cfnews.it/avvocatura/dovere-di-buona-fede-e-lealta-nei-procedimenti-di-mediazione/).

Un comportamento incoerente con la finalità ontologica e socio-istituzionale della mediazione si presta ad essere valutabile in sede giudiziale ma anche in sede disciplinare per l’avvocato, tenuto ad esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza (art. 9 codice deontologico forense).

Si tratta di una responsabilità professionale che si amplifica al tavolo negoziale dove il peso sociale della funzione forense interseca la vocazione civica dell’istituto della mediazione, declinando la professionalità nel rispetto dei doveri di diligenza e competenza (artt. 12 e 14 codice deontologico forense) nonché dei doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi (art. 19 ibidem) e verso la parte assistita, a cui l’avvocato non deve consigliare azioni particolarmente gravose (art. 23 co. 4 ibidem).

In tale articolato scenario la competenza territoriale in mediazione non è circoscritta più solo a mero profilo tecnico-processuale, ma il suo rispetto assurge altresì ad indice di coerente condotta negoziale e di conformità ai principi di lealtà e buona fede, espressamente previsti ora anche dal vigente d.lgs. n. 28/2010.

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