L’ultrattività della procura alle liti

di Andrea Magentini

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Quali poteri permangono in capo all'avvocato che ha rinunciato alla procura alle liti (o al quale è stata revocata), fino a quando non sia avvenuta la sua sostituzione? 

In particolare, l’avvocato è legittimato a compiere atti nell'interesse del proprio assistito, stante l’ultrattività che caratterizza la procura alle liti, ai sensi dell’art. 85 del codice di procedura civile?

La soluzione ha un rilievo anche in merito alla spettanza o meno dei compensi professionali del legale per l’eventuale attività svolta dopo la rinuncia e prima della sostituzione.

Alcune recenti pronunce della giurisprudenza di merito (Tribunale di Avellino n. 768/2018 e Tribunale di Parma n. 23/2018) hanno risposto al quesito in senso positivo, avendo statuito che la revoca o la rinuncia alla procura alle liti non fanno perdere al procuratore lo ius postulandi, con la conseguente legittimazione del legale non solo a ricevere le notifiche e le comunicazioni, ma anche a compiere atti processuali (nello specifico del Tribunale di Parma, l’impugnazione in appello).

Si tratta di una quaestio da tempo dibattuta in giurisprudenza e tuttora irrisolta.

Le sentenze sopra citate sono infatti conformi ad un primo orientamento, secondo il quale il disposto dell’art. 85 c.p.c. andrebbe interpretato nel senso che, fino alla sua sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nel suo interesse (Cass. Civ. n. 17649/2010; Cass. Civ. n. 10643/1997; Cass. Civ. n. 4226/1989).

A tale orientamento se ne contrappone un altro, secondo il quale il difensore che abbia rinunciato o al quale sia stato revocato il mandato, mentre conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che revoca e rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente ed il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il c.d. contratto di patrocinio (Cass. Civ. n. 13858/2013; Cass. Civ. n. 1085/1996; Tribunale di Forlì 29/5/2017).

La ratio che sottende a quest’ultimo orientamento, ad avviso di chi scrive più convincente, è che bisogna tenere distinti i rapporti esterni (tra il legale e la controparte) dai rapporti interni (tra il legale ed il proprio assistito): se la rinuncia al mandato non ha effetti nei confronti della controparte fino alla sostituzione del difensore, a contrario nei rapporti (interni) tra avvocato e cliente gli effetti estintivi si verificano immediatamente. 

E nessun compenso può essere richiesto per l’attività successiva alla rinuncia.

Su tale ultimo aspetto, la Suprema Corte ha evidenziato che, in assenza di elementi da cui desumere il ripristino del rapporto di patrocinio, detta attività difensiva può essere inquadrata soltanto nell'istituto della gestione di affari, con conseguente applicabilità della relativa disciplina (art. 2031 c.c.). 

L’inquadramento di tale ipotesi nell'ambito della gestione di affari altrui è suffragato dalla spontaneità della prosecuzione dell’attività da parte del difensore rinunciante o revocato, cioè dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico tra avvocato e cliente dopo la rinuncia o la revoca, né detta attività è da qualificare come adempimento di un obbligo deontologico del professionista, atteso che l’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore (art. 32, c. 4, codice deontologico forense).

In linea con quanto sopra, la Cassazione ha altresì statuito che, una volta intervenuta la revoca o rinuncia, il difensore non ha più titolo per avanzare, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la richiesta di distrazione delle spese, atteso che l’art. 85 c.p.c. prevede l'inefficacia della revoca e della rinuncia alla procura solo nei confronti della controparte, mentre nei rapporti interni, soccorrendo la disciplina del mandato, la rinuncia ha effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, dal momento in cui essa sia stata comunicata al mandante (Cass. Civ. n. 9994/1992).

Avv. Andrea Magentini – Foro di Padova


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