IL SOVRAINDEBITAMENTO FAMILIARE

di Andrea Tiralongo

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Il complesso quadro macroeconomico che si è generato a seguito del lockdown del 2020 ed aggravato dalle successive limitazioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha indotto il Legislatore ad intervenire in favore di micro-imprese, artigiani, liberi professionisti, consumatori e famiglie.

Con l’obiettivo di offrire una concreta via d’uscita alle fasce più deboli della popolazione, la Legge di conversione del c.d. Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ha introdotto specifiche norme in materia di “indebitamento familiare”, anticipando un istituto innovativo previsto dal Codice della Crisi che entrerà in vigore dal 01.09.2021.

Il nuovo art. 7 bis della L. 3/2012 disciplina la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano avviare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando siano conviventi, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, in tutti i casi in cui il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

La disciplina ante riforma, pur non prevedendo espressamente la risoluzione della crisi familiare, consentiva ai debitori coniugati di proporre due domande dinanzi l’Organismo di Composizione della Crisi, con richiesta di riunione delle procedure dinanzi il Tribunale nel caso in cui il sovraindebitamento si fosse generato in relazione al soddisfacimento dei bisogni familiari.

L’attuale disciplina consente la presentazione di una domanda congiunta all’O.C.C., a cui seguirà la valutazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi degli istanti. La modifica determinerà un risparmio in termini di tempo e di costi, in quanto il gestore della crisi redigerà un’unica relazione particolareggiata, che verrà allegata al progetto di risoluzione della crisi.

In applicazione del generale principio della responsabilità patrimoniale personale, le masse attive e passive rimangono distinte, ciò per evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli altri e viceversa.

Se tra i membri sovraindebitati della stessa famiglia ve ne sia qualcuno che non può essere considerato “consumatore” troverà applicazione il secondo periodo del 5° comma dell’articolo 7 bis, secondo cui: 

Quando uno dei debitori non è un consumatore al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi”.

Il patrimonio delle famiglie nella maggior parte dei casi è costituito dalle abitazioni. 

Considerato che il valore degli immobili negli anni ha subito una notevole riduzione, ed è prevedibile che subiscano ulteriori svalutazioni, al fine evitare la liquidazione degli stessi il piano del consumatore e la procedura familiare costituiscono un’opportunità concreta, soprattutto per quei soggetti che subiscono la pressione dei debiti bancari ed erariali.

L’advisor, ove possibile, dovrà evidenziare la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, proprio in considerazione della crisi del mercato immobiliare.

Tuttavia, come il Codice della Crisi, anche la citata normativa sul sovraindebitamento è stata concepita per i periodi di congiuntura ordinaria, in un quadro economico regolare e nel quale la gestione della crisi delle famiglie e delle piccole imprese riguarda un numero ridotto di soggetti rispetto al totale.

Per superare l’attuale crisi socio-economica da Covid-19 è quindi auspicabile l’introduzione di ulteriori strumenti giuridici, di politica economica e finanziaria adeguati a questa nuova e complessa realtà.

Avv. Andrea Tiralongo – Foro di Latina


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