Il nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni, più vicino agli iscritti, nel segno del rinnovamento.
15/09/2011
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Questi, in breve, le novità principali del Regolamento:
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Generale attenuazione degli importi delle sanzioni con particolare riferimento alle ipotesi incolpevoli o più marginali quali quelle provocate da mero errore o breve ritardo. Sul punto l’art. 5 del Regolamento, ha rivisto tutti gli importi delle sanzioni per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e per ritardi.
Significative risultano le modifiche apportate per le sanzioni comminate per ritardo nell’invio del mod. 5, sanzioni che sono state generalmente ridotte in confronto alle precedenti, ed le aliquote per il calcolo delle sanzioni. Tra le tante, nel caso di un’omissione nel pagamento dei contributi si applicherà la sanzione pari al 24% dell’importo dovuto, contro il 30% del precedente regolamento, nel caso di brevi ritardi (entro 8 giorni) non saranno dovute sanzioni ma solo interessi nella misura del 2,75 per cento.
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Ulteriori agevolazioni per i giovani iscritti.
L’art. 5 del regolamento ha previsto mutamenti e riduzioni delle sanzioni disciplinate nel precedente regolamento fino alla previsione di una inapplicabilità della sanzione per il ritardo nella comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati nonché agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti iscritti alla Cassa.
Va rimarcato, sul punto, che tale disposizione, al contrario di altre che si applicano solo a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, si applica anche ai ritardi nelle comunicazioni relative ad anni precedenti, purché le relative sanzioni non siano state ancora corrisposte. -
Introduzione degli istituti dell’accertamento per adesione e della regolarizzazione spontanea, nel precedente regolamento non previsti.
Con l’accertamento per adesione, mutuato dalla vigente normativa fiscale, è stato previsto che, qualora il soggetto, nei cui confronti sia stata avviata dalla Cassa una formale contestazione, aderisca all’accertamento mediante versamento diretto degli importi dovuti nei modi e termini comunicati dalla Cassa, la sanzione in oblazione viene ridotta di 1/3, salvo quanto disposto dall’art. 8, 3° comma (art.13 reg.).
Con la regolamentazione spontanea, tutte le sanzioni previste dal regolamento ad eccezione di quelle previste all’art. 8 (per omesso versamento dei contributi, accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco) vengono ridotte della metà qualora l’iscritto inadempiente provveda, prima della formale contestazione da parte della Cassa alla regolarizzazione dell’omissione (art. 14 reg.).
Come sopra accennato, le norme del nuovo regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2011 avendo, i Ministeri vigilanti, espunto dal progetto originario deliberato dal Comitato dei Delegati, l’art 19 che ne prevedeva l’efficacia retroattiva.
A conclusione di questo breve excursus preme rimarcare come l’adozione delle nuove norme, sopra sintetizzata senza pretese di completezza, abbia mirato ad instaurare un miglior rapporto con gli iscritti.
Le nuove norme approvate, e segnatamente le modifiche apportate alle precedenti, lungi dal configurarsi come meri condoni o saldi sui debiti contributivi, come da qualche parte si è parlato, vogliono palesare l’intento della Cassa Forense di compiere passi significativi a favore degli iscritti, nella convinzione che questi sapranno apprezzare anche il compito solidaristico del loro Ente Previdenziale.
L’intero Regolamento può essere rinvenuto nel sito www.cassaforense.it, di recente completamente rinnovato.
Avvocato Roberto Di Francesco
(Delegato Cassa Forense)