IL DURC E IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

di Paola Ilarioni

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Il 19 novembre 2021 il Consiglio Nazionale Forense ha reso un parere in merito alla obbligatorietà del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per gli Avvocati affidatari di incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni; di fatto molte Amministrazioni subordinano il pagamento della prestazione professionale solo dopo la produzione dell’attestato di certificazione della regolarità contributiva.

Prassi, questa, confermata dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha spesso ribadito che il conferimento degli incarichi legali ricade nell’ambito di applicazione dei principi generali del codice degli appalti pubblici (art. 4, d. lgs. n. 50/2016), con tutte le necessarie conseguenze in ordine alle modalità di scelta del contraente e agli adempimenti connessi, e ritiene, pertanto, obbligatoria l’esibizione del DURC.

Il Consiglio Nazionale Forense è di diverso avviso e con il parere reso ha espressamente  ritenuto questa posizione infondata ed errata,

in quanto i servizi legali sono espressamente indicati come settori esclusi dalle conferenti direttive europee in materia di appalti, ma anche, a ben vedere, dall’art. 17, comma 1. Lett. d), punto n. 1, del codice dei contratti pubblici, ed il conferimento del mandato professionale accede piuttosto ad un contratto d’opera professionale del tutto peculiare, avente come specifico oggetto una prestazione professionale tipica e riservata, e come tale basata sul principio fiduciario e sul cd. “intuitu personae”. Da qui il ricorso del Consiglio Nazionale Forense al TAR del Lazio sulle linee guida ANAC n. 12 del 2018.

Atteso che il giudizio è ancora pendente, in attesa della decisione, il Consiglio Nazionale Forense conferma il precedente parere del 2015 (17 luglio 2015, n. 69) nel senso che il DURC deve intendersi come

strumento di verifica dell’affidabilità contributiva delle imprese che forniscono lavori e/o servizi alle PP.AA., ed è pertanto limitato nell’applicazione a tali soggetti, nel quadro delle conferenti norme in tema di contratti pubblici, e non dovrebbe essere esteso al di fuori di tale contesto soggettivo”.

Conclude il Consiglio Nazionale Forense che il DURC non può, pertanto,

essere richiesto agli avvocati, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all’esercizio professionale da parte degli avvocati affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ritiene utile segnalare agli iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al cd. DURC”,

La posizione di Cassa Forense, in linea con il parere reso dal Consiglio Nazionale Forense, può riassumersi con un breve richiamo ad un precedente articolo pubblicato sulla rivista “La Previdenza Forense” (3/2010).

L’ambito di applicazione del DURC e quindi il rilascio dello stesso, pur essendo riferito agli  appalti di opere, servizi e forniture pubbliche non può costituire un pregiudizio o un impedimento all’esercizio della attività dei liberi professionisti, come affermato dal Consiglio Nazionale Forense.

Per questo motivo Cassa Forense, pur non potendo rilasciare un certificato che abbia i contenuti e la validità del DURC per la particolarità della normativa previdenziale, per i diversi tempi e modalità di pagamento della contribuzione, provvede al rilascio di certificazioni rese nel rispetto della legislazione previdenziale forense già dall’indomani della previsione normativa del DURC.


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