Il compenso dell’avvocato per l’assistenza e difesa di più parti

di Leonardo Carbone

Stampa la pagina
foto

L'Articolo 4 del Decreto n. 55/2014 e le sue Modifiche

Nel caso di assistenza e difesa di più parti, l’art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014 sui parametri, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, statuisce espressamente che:

"Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta”. 

Scopri come l'Articolo 4, comma 2, del Decreto n. 55/2014 consente l'aumento del compenso quando un avvocato assiste più soggetti con la stessa posizione processuale.

L’aumento  rientra, però, nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è denunciabile in sede di legittimità, se motivato (Cass. 26 agosto 2015 n. 17147). E’ demandato, quindi, al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l’aumento dell’unico onorario, in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, ed anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione (Cass. 31 agosto 2018 n.21495; Cass. 2 settembre 2009 n. 19089).

Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, ai sensi dell’art.4 dm n.55/2014, il compenso unico, può, quindi, essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti. La voce verbale “può” accorda al giudice la facultas  di far luogo all'aumento del compenso e nondimeno, al contempo, gli prefigura l’onere  di motivare sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l’aumento sia nell'evenienza contraria (Cass. 14 gennaio 2020, n.461).

Facultas del Giudice e Onere di Motivazione

La facoltà di aumentare la parcella nel caso di assistenza e difesa di più parti è attribuita al potere discrezionale del giudice (Cass. 21 marzo 1994, n. 2649; Cass. 6 novembre 1992, n. 12011). L’applicazione della maggiorazione per l’assistenza e difesa di ogni altro soggetto oltre il primo, infatti, costituisce l’esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice (in quanto la legge dispone che il giudice “può”), che, solo se viene esercitato, come ogni altro potere discrezionale in tema di liquidazione di spese processuali, richiede specifica motivazione. Un obbligo di motivazione sussiste, però, se la parte abbia non solo espressamente richiesto tale maggiorazione, ma anche che abbia sottoposto al giudice le ragioni che la giustificano, che non possono consistere nel solo fatto della pluralità di assistiti (Cass. 8 luglio 2010, n. 16153).

  La regola del compenso unico aumentabile in caso di difesa di più parti (e di cui al precedente paragrafo), è stata estesa dall’art. 4, comma 1, del decreto n. 55/2014 (con le modifiche del D.M. 8 marzo 2018, n. 37), anche al caso della difesa di una parte contro più parti. Infatti la norma statuisce che “La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.

La facoltà del giudice di aumentare in base all'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 il compenso e, quindi, il valore parametrico delle varie fasi spettante al difensore di più persone aventi la medesima posizione processuale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto n. 55/2014 sui parametri, non è estensibile né alle spese, (né ai diritti di procuratore ormai abrogati), e si riferisce, in caso di riunione di cause, alla sola attività difensiva svolta dopo la riunione (Cass. 22 luglio 2009, n. 17095).

Limiti dell'Aumento del Compenso

Qualora l’avvocato assista e difenda  più persone aventi la stessa posizione processuale, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti, tanto al rapporto di soccombenza, quanto ai rapporti  di clientela (Cass. 16 novembre 2018 n.29651).

E’ un principio di carattere generale, non riferito al solo soccombente ma anche al cliente, per cui in caso di identità di posizioni processuali, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista 

Altri in AVVOCATURA