I SUSSIDI DA COVID-19 E L'IMPATTO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI PROFESSIONISTI
24/07/2021
Stampa la pagina
In periodo di scadenza dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi Modd. Unico 2021 rel.2020, i professionisti sono alle prese con i quadri dichiarativi e relativa compilazione per la rilevazione dei sussidi e contributi emergenziali varati dal Governo per mitigare gli effetti economici della pandemia.
Gli aiuti concessi a fonte dell’emergenza da Covid-19 devono essere spesso considerati ed indicati in più quadri della dichiarazione dei redditi, anche ai fini statistici per il monitoraggio dei sussidi nell’ambito degli interventi comunitari.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 bis D.L. 137/2020
“I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
La disposizione in esame, in forza delle specifiche previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“.
L’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che:
- il contributo di cui al decreto Sostegni non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi per i lavoratori autonomi (del pari per le imprese);
- e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Nella risposta all’istanza d’interpello n. 443/2021 l’Amministrazione ripercorre l’evoluzione normativa dei contributi a fondo perduto che si sono succeduti durante il periodo di emergenza pandemica, fornendo chiarimenti interpretativi sulla tipologia di sussidio.
Le agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto sono accumunate dalla finalità attribuita dal Legislatore di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo, consentendo di ritenere detto contributo irrilevante ai fini della soglia di cui al menzionato comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
In relazione ai professionisti che applicano il regime forfettario (regime naturale di accesso), la prassi dell’Ufficio prevede che si tratta di agevolazioni destinate a ristorare i soggetti fruitori della riduzione del fatturato subita nei periodi di riferimento e, stante il carattere di eccezionalità, non rilevano neanche ai fini della soglia di calcolo dei 65.000 euro stabilita ai fini della permanenza nel regime forfettario.
Sulla base di quanto sopra, l’Amministrazione finanziaria, anche se non lo esplicita, sarebbe orientata a escludere che i contributi a fondo perduto possano essere qualificati come proventi di natura sostitutiva di redditi ex art. 6, comma 2, Tuir, sostenendo che sono finalizzati esclusivamente a ristorare il danno patrimoniale subito dai contribuenti.
Pertanto i contributi a fondo perduto, che si sono susseguiti per via dell’emergenza da Covid-19, dovranno trovare la giusta allocazione nel modello Redditi 2021 per l’annualità 2020 nei quadri RE e LM e precisamente:
- nel quadro RE dei professionisti (redditi di lavoro autonomo), i titolari di reddito di lavoro autonomo, nella colonna 1 del rigo RE3, indicheranno l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito.
Tali contributi non devono essere riportati nella colonna 2.
Nelle istruzioni al quadro RE non vengono menzionati i contributi che non concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 10-bis del DL 137/2020. Tenendo presenti le specifiche tecniche del prospetto aiuti di Stato di cui al quadro RS, tali contributi non dovrebbero essere indicati nel rigo RE3 colonna 1, né tantomeno nel rigo RS401 degli specifici codici aiuto relativi ai contributi a fondo perduto disciplinati dalle citate disposizioni del 2020.
- nel quadro LM (professionisti soggetti in regime di vantaggio/forfettario), per i soggetti in regime di vantaggio che non applicano il regime forfettario, le modalità di compilazione risultano essere le seguenti:
- nella colonna 1 del rigo LM2, va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2);
- nella colonna 2 del rigo LM2, va indicato l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura di cui all’art. 10-bis del DL 137/2020.
- nel quadro LM, per i soli professionisti soggetti in regime forfetario, invece, le modalità di compilazione risultano essere le seguenti:
- nella colonna 1 del rigo LM33, va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle suddette disposizioni del 2020;
- nella colonna 2 del rigo LM33, va indicato l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 10-bis del DL 137/2020.
Tutti i contributi a fondo perduto dovranno essere, altresì, indicati nel quadro RS relativamente al prospetto sugli Aiuti di Stato, (prospetto RS-401), indicando i codici previsti in ragione della misura di favore, tenendo conto della tabella contenuta nelle istruzioni.
Se gli aiuti, infine, sono stati concessi sotto forma di crediti d’imposta, si rende necessario compilare anche il quadro RU.
Avv. Filippo Mengucci - Foro di Roma